Cassazione Civile, Ordinanza n. 35462/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d'appello il riconoscimento dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 per la non ragionevole durata di un giudizio civile, con liquidazione anche delle spese di merito e di legittimità. Dopo una precedente cassazione limitata alla regolazione delle spese, il giudizio era stato riassunto e la Corte territoriale aveva nuovamente liquidato le spese, ma aveva compensato quelle del giudizio di rinvio. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse stata disposta senza motivazione e in assenza dei presupposti legali, poiché il Ministero era risultato soccombente e non ricorrevano reciproca soccombenza né gravi ed eccezionali ragioni esplicitate in motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel caso di giudizio introdotto nel 2010, la compensazione delle spese poteva essere disposta solo in presenza di reciproca soccombenza oppure di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione, secondo il testo dell'art. 92, comma 2, c.p.c. risultante dalla modifica operata dall'art. 54 L. n. 69/2009. Poiché la Corte d'appello aveva compensato le spese del rinvio in totale assenza di giustificazione, la decisione è stata cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Suprema Corte ha deciso nel merito, condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
richiamata quale base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
secondo comma dell’art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è legittima, per i giudizi introdotti dopo la modifica del 2009, solo in caso di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
novellato dall’art. 54 L. 69/2009
la norma ha inciso sul regime della compensazione delle spese, imponendo un criterio più restrittivo e l'obbligo di motivazione delle ragioni compensative.
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicabile ai giudizi introdotti dopo la riforma del 2009, la compensazione delle spese processuali non può essere disposta liberamente, ma solo in presenza di reciproca soccombenza o di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione.
- La compensazione delle spese adottata in assenza di qualunque giustificazione esplicita integra violazione dell'obbligo di motivazione ed è censurabile in cassazione.
- Quando la questione riguarda esclusivamente la regolazione delle spese e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito, provvedendo direttamente alla condanna alle spese.
- Nel giudizio di equa riparazione, la statuizione sulle spese segue le regole generali del processo civile, salvo i limiti imposti dall'art. 92 c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis.
Come è indicizzato
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