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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2006, un maggior reddito di Euro 5.134.933 a carico della socia, imputandole il 50% degli utili extracontabili accertati in capo alla società, composta da soli due soci. L'accertamento si fondava sulla presunzione qualificata di distribuzione degli utili occulti ai soci nelle società a ristretta base partecipativa. La contribuente contestava, tra l'altro, la violazione dei principi di buona fede e collaborazione, la carenza di motivazione dell'avviso per omessa allegazione degli atti richiamati e l'illegittimità dell'utilizzo della presunzione, sostenendo che non fosse stata provata l'effettiva percezione degli utili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'efficacia vincolante del giudicato relativo all'anno d'imposta 2005, perché riferito a una diversa annualità e a differenti presupposti di fatto. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per incongruenza tra la norma invocata e la censura formulata; ha ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, poiché l'avviso notificato alla socia riproduceva o allegava gli elementi essenziali dell'avviso societario e del processo verbale di constatazione, consentendo l'esercizio del diritto di difesa. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, confermando la validità dell'accertamento e della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 25.000, oltre eventuali spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 10

    I rapporti tra Amministrazione finanziaria e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    La norma non era pertinente rispetto alla contestazione concreta, che riguardava il valore probatorio della presunzione di distribuzione degli utili e non una violazione dell'affidamento o della buona fede.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    L'atto impositivo deve essere motivato e gli atti richiamati devono essere allegati oppure, secondo la disciplina applicabile, devono esserne riprodotte le parti essenziali. Nel caso concreto l'obbligo è stato ritenuto rispettato.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Consente l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. La presunzione derivante dalla ristretta base partecipativa è stata ritenuta idonea a soddisfare tali requisiti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis

    Disciplina gli accertamenti parziali. Il richiamo congiunto a tale disposizione e all'art. 39 è stato ritenuto sufficiente a individuare il fondamento normativo dell'avviso.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    L'allegazione può essere sostituita dalla riproduzione nell'avviso stesso delle parti essenziali dell'atto richiamato.

    L'avviso è valido quando consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa, anche senza allegazione integrale di ogni documento richiamato.

  • Codice civile, artt. 2727, 2729 e 2697

    La distribuzione degli utili extracontabili può essere desunta da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; il contribuente può superare tale presunzione fornendo la prova contraria, anche presuntiva, dell'accantonamento, del reinvestimento o della mancata percezione degli utili.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con base partecipativa ristretta, soprattutto quando i soci sono pochissimi, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società può fondare la presunzione che tali utili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.
  • La presunzione non è automatica né assoluta: è una presunzione semplice qualificata, che il socio può contrastare dimostrando concretamente che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti, utilizzati dalla società o sottratti da altri soggetti senza la sua conoscenza.
  • La mera negazione di aver percepito gli utili, in assenza di elementi documentali o di circostanze specifiche, normalmente non è sufficiente a superare la presunzione.
  • L'avviso di accertamento non è necessariamente nullo se non contiene l'integrale allegazione di tutti gli atti richiamati, purché riproduca le parti essenziali degli atti o li alleghi in modo da consentire al contribuente di comprendere la pretesa e difendersi.
  • Il giudicato relativo a un diverso anno d'imposta non vincola automaticamente il giudice per gli anni successivi, salvo che riguardi elementi permanenti della fattispecie e non circostanze di fatto specifiche della singola annualità.
  • Nel giudizio di legittimità è essenziale collegare in modo preciso la norma invocata alla concreta censura: una contestazione sulla prova o sulla presunzione non può essere validamente sostenuta richiamando una norma estranea, come quella sulla collaborazione e buona fede.

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