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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28537 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Associazione F. aveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2005, contestando l'infedele o incompleta dichiarazione e il parziale omesso versamento dell'imposta. Sosteneva, da un lato, la carenza di motivazione dell'avviso e, dall'altro, l'esenzione ICI per gli immobili direttamente utilizzati e strumentali allo svolgimento della propria attività istituzionale, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), e della L. n. 222 del 1985, art. 16, lett. a). Il Comune sosteneva invece la validità dell'accertamento e l'assenza della prova dei requisiti necessari per l'esenzione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva rigettato il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, condannando l'Associazione alle spese. In Cassazione, prima dell'udienza, l'Associazione ha rinunciato ritualmente al ricorso, con atto sottoscritto da un difensore munito dei necessari poteri e notificato al Comune. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione, senza necessità di accettazione da parte del Comune. La rinuncia ha comportato il consolidamento della sentenza impugnata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Non è stato imposto l'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i)

    Prevede l'esenzione ICI per determinati immobili utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive e religiose, purché sussistano i requisiti previsti dalla legge e sia dimostrato l'utilizzo diretto dell'immobile per tali attività.

  • Legge n. 222 del 1985, art. 16, lett. a)

    È stata richiamata dall'Associazione a sostegno della qualificazione delle attività istituzionali e della conseguente applicabilità dell'esenzione, ma la questione non è stata esaminata nel merito dalla Corte di cassazione a causa della rinuncia al ricorso.

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve essere sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura speciale e notificata alle parti costituite.

    La rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché sottoscritta da un difensore munito del potere di rinunciare e notificata alla controparte.

  • Art. 391 c.p.c.

    Consente alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione quando la rinuncia al ricorso rispetta le formalità previste.

  • Art. 306 c.p.c.

    Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.

    La disciplina generale della rinuncia agli atti non si applica direttamente al giudizio di cassazione: la rinuncia al ricorso per cassazione non richiede l'accettazione della controparte.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato è dovuto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una rinuncia ritualmente sottoscritta da un difensore munito di procura idonea e notificata alle parti costituite è normalmente sufficiente per ottenere l'estinzione del processo, senza necessità dell'accettazione della controparte.
  • La rinuncia al ricorso non equivale a una vittoria nel merito: la sentenza impugnata resta efficace e tende a passare in giudicato, con consolidamento dell'esito sfavorevole già pronunciato nei precedenti gradi.
  • La parte che rinuncia può essere condannata alle spese del giudizio in base al principio di causalità, soprattutto quando ha promosso il giudizio e rinuncia solo in prossimità dell'udienza.
  • Per beneficiare di un'esenzione tributaria relativa a immobili di enti non commerciali è generalmente necessario dimostrare concretamente sia la natura dell'ente sia l'utilizzo diretto dell'immobile per le attività agevolate; la mera proprietà o la generica strumentalità all'attività istituzionale non è di regola sufficiente.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto causa di estinzione e non di rigetto, non comporta automaticamente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, dichiarate inammissibili o improcedibili.

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