Sentenza del 06/11/2019 n. 8272 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 203/2019 PROCESSO TRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI - estratto di ruolo - deducibilità di fatti estintivi sopravvenuti alla notifica dell'atto - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente chiedeva l'annullamento di nove cartelle esattoriali, sostenendo di averne avuto conoscenza soltanto mediante estratto di ruolo e deducendo, per alcune pretese IRPEF e TARSU, la mancata notificazione delle cartelle e la successiva prescrizione o decadenza dei crediti. La controversia riguardava quindi non vizi originari propri degli atti, ma fatti estintivi sopravvenuti rispetto a ruoli e cartelle validamente formati.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, riformando la decisione di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato prescritti i crediti relativi alle cartelle non notificate o di cui non era provata la notifica. Ha ritenuto inammissibile il ricorso anche per tali cartelle, perché la richiesta di accertare la prescrizione o la decadenza di pretese non ancora manifestate al contribuente costituiva un'azione di accertamento negativo, non proponibile davanti al giudice tributario in assenza di un atto impositivo attualmente impugnabile. Le cartelle già ritualmente notificate erano state dichiarate inammissibili in primo grado e tale statuizione era divenuta definitiva. Le spese sono state compensate per gravi motivi.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
È richiamato per indicare i ruoli derivanti da attività di liquidazione automatizzata, la cui eventuale fondatezza può essere contestata impugnando l'atto manifestato al contribuente.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 19704/2015
È richiamata per distinguere l'impugnazione anticipata dell'estratto di ruolo, ammessa quando riguarda vizi propri, illegittimità o infondatezza del ruolo o della cartella, dall'azione diretta a ottenere un mero accertamento negativo di fatti estintivi sopravvenuti.
Cassazione n. 22946/2016
Chiarisce che l'estratto di ruolo può essere impugnato quando si contestano vizi propri dell'atto, mentre non è sufficiente per introdurre davanti al giudice tributario un'azione autonoma di accertamento della prescrizione di un credito non attualmente manifestato.
Massime di principio
- Nel processo tributario occorre impugnare un atto che manifesti attualmente la pretesa fiscale; il giudizio ha natura principalmente impugnatoria e non è, di regola, un giudizio autonomo di accertamento negativo.
- L'estratto di ruolo può consentire una tutela anticipata quando si contestano vizi propri, illegittimità o infondatezza del ruolo o della cartella, ma non quando si deduce soltanto la prescrizione o la decadenza maturata successivamente.
- La mancata o irregolare notificazione della cartella può rendere ammissibile l'impugnazione anticipata per contestare vizi propri dell'atto, ma non trasforma automaticamente il ricorso in uno strumento idoneo a ottenere la declaratoria autonoma di prescrizione.
- La prescrizione o la decadenza sopravvenuta devono essere normalmente fatte valere contro un successivo atto di riscossione o di intimazione che renda attuale la pretesa, contestando in quella sede il credito e i relativi fatti estintivi.
- È essenziale distinguere tra invalidità originaria dell'atto, che può essere oggetto di impugnazione, e fatti estintivi successivi, che presuppongono la validità originaria del ruolo o della cartella e non possono essere fatti valere autonomamente in assenza di un atto attuale.
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