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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 1164 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA per gli anni 2008-2012, recuperando a tassazione i costi relativi a contratti di sponsorizzazione stipulati dalla società con l'associazione sportiva dilettantistica G. Calcio. L'Ufficio riteneva che le prestazioni pubblicitarie fossero inesistenti o fittizie, anche sulla base di irregolarità contabili dell'associazione e di anomalie nei flussi finanziari, contestando inoltre l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 74/2000. In appello, l'Agenzia deduceva la violazione dell'art. 90 della legge n. 289/2002, dell'art. 109 del TUIR e dell'art. 2729 c.c., sostenendo che la presunzione prevista per le sponsorizzazioni sportive fosse stata erroneamente applicata e che non fosse stata adeguatamente valutata l'inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva e ha rigettato integralmente gli appelli dell'Agenzia delle Entrate. Sono state confermate le sentenze di primo grado che avevano annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Il giudice ha ritenuto che i corrispettivi delle sponsorizzazioni fossero inferiori al limite previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, congrui, inerenti e riferiti a prestazioni effettivamente eseguite. La società aveva dimostrato l'esposizione degli striscioni pubblicitari mediante documentazione fotografica e videoregistrata. Le irregolarità contabili dell'associazione sportiva e i suoi flussi finanziari non sono state ritenute sufficienti a provare l'inesistenza delle prestazioni o la partecipazione consapevole della contribuente a una frode IVA. L'Agenzia è stata condannata a rifondere le spese del giudizio d'appello, liquidate complessivamente in 3.500 euro, oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002

    Il corrispettivo in denaro in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, costituisce, per soggetto erogante fino ad un importo annuo complessivamente di euro 200.000,00, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 109 del TUIR.

    La norma è stata interpretata come una presunzione legale, ritenuta dall'orientamento richiamato sostanzialmente assoluta, della natura pubblicitaria dei corrispettivi versati entro il limite previsto, purché vi sia una specifica attività promozionale dell'associazione sportiva. Nel caso concreto, la presunzione è stata supportata dalla prova dell'effettiva esposizione degli striscioni pubblicitari.

  • Art. 109 del TUIR

    La spesa pubblicitaria è stata ritenuta deducibile perché effettiva, congrua e inerente all'attività d'impresa. La promozione del marchio mediante sponsorizzazione sportiva è stata considerata idonea a sostenere anche sviluppi commerciali futuri.

  • Art. 2, d.lgs. n. 74/2000

    La contestazione penale-amministrativa relativa all'uso di fatture per operazioni inesistenti non è stata ritenuta dimostrata sul piano tributario, poiché l'Ufficio non ha provato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni né la consapevole partecipazione della contribuente a una frode.

  • Art. 2729 c.c.

    Gli elementi presuntivi addotti dall'Amministrazione, quali la contabilità disordinata dell'associazione sportiva e le anomalie nei prelievi, sono stati ritenuti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per dimostrare la fittizietà delle sponsorizzazioni.

  • Risoluzione ministeriale n. 57 del 23 giugno 2010 e circolare ministeriale n. 21/2003

    Sono state richiamate a conferma dell'interpretazione secondo cui i corrispettivi delle sponsorizzazioni sportive rientranti nei limiti normativi costituiscono spese di pubblicità, quando collegati a una concreta attività promozionale.

Massime di principio

  • Le irregolarità contabili o fiscali del soggetto sponsorizzato non dimostrano automaticamente che le prestazioni rese allo sponsor siano inesistenti: occorrono elementi specifici riferiti al singolo rapporto e alla singola annualità.
  • Per sostenere la deducibilità di una sponsorizzazione è importante conservare contratti, fatture, pagamenti tracciabili, documentazione dell'attività pubblicitaria e prove dell'effettiva diffusione del marchio, come fotografie, video, materiali promozionali o resoconti degli eventi.
  • Le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro il limite previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, beneficiano di una presunzione favorevole circa la loro natura pubblicitaria, ma resta essenziale dimostrare l'esistenza di una specifica attività promozionale.
  • La congruità economica del corrispettivo e la sua coerenza con prezzi praticati per prestazioni analoghe rafforzano la prova dell'effettività e dell'inerenza del costo.
  • Per contestare una fattura come oggettivamente inesistente, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti e convergenti; non è sufficiente richiamare sospetti, anomalie finanziarie generiche o irregolarità del fornitore.
  • Nel caso di contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti o fraudolente, occorre provare anche la consapevolezza o conoscibilità, da parte del contribuente, del coinvolgimento in una frode.

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