Sentenza del 06/11/2019 n. 4073 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in via preliminare, la nullità per motivazione apparente o insufficiente. Nel merito ha contestato: (A) il recupero dell'IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, sostenendo che la società fornitrice C fosse realmente esistente e operativa e che la contribuente avesse agito in buona fede; (B) il recupero a tassazione di diversi costi ritenuti indeducibili ai fini IRES e IRAP e, per alcuni, anche ai fini IVA, per difetto di inerenza o di competenza temporale.
La decisione
La Commissione ha riconosciuto il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, ma ha esaminato direttamente il merito. Ha accolto parzialmente l'appello relativamente alle operazioni soggettivamente inesistenti, annullando il recupero IVA di Euro 23.236,00: l'Agenzia non aveva dimostrato con elementi sufficienti né l'inesistenza sostanziale della fornitrice né la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte della contribuente, mentre risultavano elementi a favore dell'esistenza e operatività della società fornitrice. Ha invece rigettato l'appello sui costi indeducibili, confermando i recuperi ai fini IRES, IRAP e, per i costi interessati, IVA, poiché la società non aveva fornito adeguata documentazione per provare inerenza, certezza, competenza e coerenza economica delle spese. Le spese dei due gradi sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
La sentenza deve esaminare e motivare le domande e le contestazioni effettivamente sottoposte al giudice; una motivazione generica e priva di confronto con le questioni dedotte può determinare un vizio della decisione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 32, n. 4
Le sentenze tributarie devono contenere l'esposizione dei motivi in fatto e in diritto
La concisione della motivazione è ammessa, ma non può trasformarsi in una motivazione meramente apparente, che non renda comprensibile il percorso logico seguito dal giudice.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 39, comma 1, lett. d), e 40
Gli accertamenti devono essere fondati e adeguatamente motivati, indicando gli elementi che giustificano la pretesa tributaria.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 54
La detrazione IVA richiede il rispetto dei presupposti sostanziali e formali; in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del destinatario.
Legge n. 212/2000, art. 7
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.
D.P.R. n. 917/1986, art. 109, commi 2 e 5
La deducibilità dei costi richiede, tra l'altro, certezza, obiettiva determinabilità, corretta imputazione temporale e inerenza all'attività d'impresa. L'onere di provare tali requisiti grava sul contribuente quando siano contestati dall'Ufficio.
D.L. n. 16/2012
Per le operazioni soggettivamente inesistenti, i costi effettivamente sostenuti e inerenti possono essere deducibili ai fini delle imposte dirette; ciò non comporta automaticamente il diritto alla detrazione dell'IVA, che richiede anche la buona fede del contribuente.
Cassazione, ordinanze n. 9588/2019 e n. 29319/2018
In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario o committente, dell'inserimento dell'operazione in una frode IVA.
Cassazione, ordinanze n. 12258/2018, n. 18178/2016 e n. 25778/2014
Solo dopo che l'Amministrazione abbia fornito elementi oggettivi e specifici sulla frode e sulla consapevolezza del contribuente, spetta a quest'ultimo dimostrare il proprio incolpevole affidamento e l'impossibilità di scoprire la frode usando l'ordinaria diligenza.
Cassazione n. 19600/2014, n. 16730/2007, n. 18302/2008, n. 22790/2009, n. 450/2018 e n. 3170/2018
La contabilizzazione di un costo non è sufficiente a renderlo deducibile: il contribuente deve dimostrarne l'esistenza, l'inerenza, la competenza e, ove contestata, la coerenza economica e la diretta riferibilità all'attività produttiva.
Cassazione SS.UU., sentenza n. 7940/2019
Le questioni e le eccezioni non espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate e non possono essere riesaminate dal giudice di secondo grado.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare genericamente le verifiche dell'Ufficio: deve indicare quali elementi sono stati considerati decisivi e spiegare il collegamento tra tali elementi e la decisione.
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo che il fornitore cartolare non coincide con quello effettivo, ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a una frode.
- La reale esistenza e operatività del fornitore, documentata da contratti, verifiche, personale, patrimonio e attività concreta, può costituire un elemento rilevante per escludere la frode o la mala fede del cliente.
- La deducibilità dei costi richiede una prova documentale concreta di esistenza, inerenza, competenza temporale e coerenza economica; le sole dichiarazioni o la mera contabilizzazione non sono sufficienti.
- Il contribuente deve contestare e documentare specificamente ogni singolo recupero di costo; la mancata riproposizione in appello delle eccezioni formulate in primo grado può comportarne la rinuncia.
- L'accoglimento del ricorso su una parte dell'accertamento non implica necessariamente l'annullamento integrale dell'atto: il giudice può confermare autonomamente le altre riprese fiscali.
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