Sentenza del 06/11/2019 n. 3305 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 248/2019 - TRIBUTI LOCALI- TARSU -DECADENZA - notifica Perfezionamento Alla data di consegna - Esclusione - Spedizione entro termine - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2013, notificato il 29 gennaio 2019 per l'importo di 233 euro, lamentando l'omessa notifica dell'avviso di pagamento, la prescrizione del credito, la decadenza dal potere di riscossione e alcuni errori di calcolo. Il Comune ha dimostrato di avere notificato l'avviso di pagamento il 24 aprile 2013 e di avere spedito l'avviso di accertamento il 27 dicembre 2018, prima della scadenza del termine quinquennale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto tempestiva l'attività del Comune, applicando il principio di scissione degli effetti della notificazione: per l'ente notificante, il termine è stato rispettato con la spedizione dell'avviso il 27 dicembre 2018, mentre la notifica al contribuente si è perfezionata il 29 gennaio 2019. La spedizione tempestiva ha impedito la decadenza e ha interrotto anche la prescrizione. È stata inoltre ritenuta provata la notifica dell'avviso di pagamento, mentre la contestazione degli errori di calcolo è stata considerata generica. Le spese sono state compensate per la persistente esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006
Gli avvisi di accertamento, in rettifica e di ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Il termine quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento degli enti locali è stato interpretato nel senso che, ai fini della tempestività dell'attività dell'ente, è sufficiente la spedizione dell'atto entro la scadenza.
Art. 149 c.p.c.
La disciplina della notificazione a mezzo posta è stata letta alla luce del principio per cui gli effetti della notificazione si producono in momenti diversi per il notificante e per il destinatario.
Art. 3 legge n. 890/1982
La norma è stata considerata insieme all'art. 149 c.p.c. nel riconoscimento dell'anticipazione, per il notificante, degli effetti della notificazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o della spedizione.
Art. 1334 c.c.
La norma disciplina l'efficacia degli atti unilaterali recettizi, che normalmente producono effetto quando giungono a conoscenza del destinatario; il giudice ha richiamato la distinzione rispetto agli atti processuali o partecipativi per i quali può operare la scissione degli effetti.
Corte costituzionale, sentenza n. 477/1992
Ha affermato il principio generale della scissione degli effetti della notificazione, secondo cui, per il notificante, la notifica si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'ufficiale notificatore, quando l'atto deve essere compiuto entro un termine.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 24822/2015
Ha esteso la scissione agli effetti sostanziali degli atti processuali quando l'effetto sostanziale può essere realizzato esclusivamente mediante un atto processuale.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 12332/2017
Ha ulteriormente ampliato il principio agli atti di procedimenti amministrativi sanzionatori e, più in generale, alle comunicazioni partecipative, quando occorre bilanciare l'interesse del notificante a evitare la decadenza con il diritto di difesa del destinatario.
Massime di principio
- Quando un ente deve compiere una notifica entro un termine decadenziale, la tempestività può essere valutata, per il notificante, in base alla data di spedizione o di consegna dell'atto al soggetto notificatore, mentre la notifica si perfeziona per il destinatario in un momento successivo.
- Il principio di scissione degli effetti non opera automaticamente per ogni atto sostanziale: occorre verificare la natura dell'atto, la disciplina applicabile e l'esistenza di un conflitto tra l'interesse del notificante a rispettare il termine e il diritto del destinatario a ricevere l'atto.
- Nel contenzioso tributario locale è essenziale controllare sia la data di spedizione sia la prova della ricezione dell'avviso, oltre alla corretta individuazione del termine previsto dalla legge.
- La prova dell'avvenuta notifica degli atti presupposti, come l'avviso di pagamento, può neutralizzare le contestazioni del contribuente; contestazioni generiche su calcoli o importi, senza indicazione precisa degli errori, possono essere respinte.
- La tempestiva spedizione dell'avviso può impedire la decadenza dell'ente e, secondo l'orientamento applicato nella sentenza, produrre anche effetti interruttivi della prescrizione.
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