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Sentenza

Sentenza del 06/11/2019 n. 28536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva accolto la revocazione proposta dall'Agenzia delle dogane contro una precedente decisione favorevole alla società. Il motivo principale riguardava la tardività del ricorso per revocazione: la sentenza originaria era stata depositata il 28 gennaio 2009, mentre il ricorso per revocazione era stato notificato il 6 luglio 2010. La società sosteneva che dovesse applicarsi il termine di decadenza previsto dall'art. 327 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, e che tale termine fosse ormai decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione della Commissione tributaria regionale secondo cui il ricorso per revocazione non fosse soggetto al termine annuale di decadenza. L'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 individua i casi in cui la revocazione è ammessa, ma non elimina i termini per proporla. Poiché il ricorso dell'Agenzia delle dogane era stato presentato oltre il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione feriale, esso era tardivo. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e l'Agenzia delle dogane è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di revocazione e del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    La revocazione per i motivi di cui all'art. 395, nn. 4 e 5, c.p.c., non può proporsi decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, salvo i presupposti del comma 2.

    Il ricorso per revocazione ordinaria per errore di fatto è soggetto a un termine di decadenza annuale, applicabile anche al processo tributario, oltre alla sospensione feriale dei termini.

  • Art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

    La revocazione per errore di fatto è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e deve comunque essere proposta entro il termine processuale applicabile.

  • Art. 64, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.

    La norma stabilisce quando la revocazione è proponibile nel processo tributario, ma non disciplina né esclude i termini di decadenza, che devono essere ricavati dalle norme processuali generali.

  • Art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992

    Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327 c.p.c., comma 1.

    La disposizione conferma l'applicabilità del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. anche alle impugnazioni nel processo tributario.

  • Art. 382, comma 3, c.p.c.

    La Corte può cassare senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

    La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di revocazione perché il ricorso dell'Agenzia era ormai tardivo e il procedimento non poteva validamente proseguire.

  • Art. 402 c.p.c.

    La norma, richiamata dalla sentenza impugnata per decidere il merito dopo la revocazione, è rimasta assorbita dall'accoglimento della censura preliminare sulla tardività.

  • Art. 330 c.p.c.

    Le questioni relative alla validità della notificazione del ricorso per revocazione sono state dichiarate assorbite, perché la tardività del ricorso era già decisiva.

  • Art. 1, L. n. 742/1969

    Il periodo di sospensione feriale dei termini deve essere considerato anche nel calcolo del termine per proporre la revocazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il fatto che una sentenza sia revocabile non significa che la revocazione possa essere proposta senza limiti temporali: occorre rispettare il termine di decadenza previsto dalla disciplina processuale applicabile.
  • L'art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce i presupposti di ammissibilità della revocazione, ma non sostituisce né esclude il termine previsto dall'art. 327 c.p.c.
  • Prima di esaminare errori di fatto, notificazioni o questioni di merito, il giudice deve verificare la tempestività del ricorso per revocazione.
  • Il termine deve essere calcolato dalla pubblicazione della sentenza quando non vi sia stata notificazione della stessa, considerando anche la sospensione feriale ove applicabile.
  • Se il ricorso per revocazione è tardivo, la sentenza che lo ha accolto può essere cassata senza rinvio e non è necessario esaminare le ulteriori censure.

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