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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25467/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (automobilista)

La controversia

Il soggetto sanzionato aveva proposto opposizione avverso sei verbali di contestazione per violazioni del codice della strada e del codice della navigazione, riferite a un motociclo di sua proprietà e commesse in pochi minuti in una specifica giornata. L'opposizione era stata rigettata sia dal Giudice di pace sia dal Tribunale. In cassazione ha dedotto tre censure: 1) violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 23 L. n. 689/1981, sostenendo che il Tribunale avesse contraddittoriamente considerato i verbali come prova che egli era alla guida, pur non essendo indicato nel verbale alcun trasgressore e risultando la notificazione in qualità di proprietario; inoltre contestava l'efficacia probatoria attribuita alla percezione della targa, ritenuta incompatibile con la dinamica descritta; 2) violazione degli artt. 200 e 201 CdS e dell'art. 385 d.P.R. n. 495/1992, per mancata indicazione nei verbali delle ragioni che avrebbero impedito la contestazione immediata, pur essendo stata l'infrazione accertata in presenza del trasgressore; 3) violazione dell'art. 126-bis, comma 2, CdS e degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., per mancata comunicazione al conducente della decurtazione dei punti patente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente per connessione, i tre motivi di ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era affetta da una contraddizione insanabile: da un lato affermava che dagli atti risultava che il ricorrente era alla guida del motociclo; dall'altro affermava che in tutti i verbali si dava atto dell'assenza del trasgressore, giustificando così la mancata contestazione immediata. Tale incompatibilità logica ha reso la motivazione non componibile interpretativamente. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria privilegiata attribuita ai verbali; la Corte accoglie il ricorso per la contraddittorietà della motivazione senza svolgere una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per censurare la valutazione probatoria del giudice di merito; la Corte non sviluppa un principio specifico su tali norme oltre a rilevare l'incompatibilità logica della motivazione.

  • art. 23 L. n. 689/1981

    Richiamato quale parametro dell'opposizione a sanzione amministrativa, senza una autonoma puntualizzazione interpretativa nel provvedimento.

  • artt. 200 e 201 Codice della strada

    Invocati per la mancata contestazione immediata e per la motivazione della sua impossibilità.

  • art. 385 d.P.R. n. 495/1992

    Richiamato in relazione alla disciplina regolamentare della contestazione immediata.

  • art. 126-bis, comma 2, Codice della strada

    Invocato per la dedotta omessa comunicazione della decurtazione dei punti patente.

Massime di principio

  • Quando la motivazione della sentenza di merito contiene affermazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie su un fatto decisivo, la contraddizione integra vizio di legittimità se non è suscettibile di composizione in via interpretativa.
  • Nei giudizi di opposizione a verbali, la Corte di cassazione può cassare la decisione di merito quando l'accertamento svolto dal giudice si fondi su una ricostruzione fattuale internamente incoerente tra contenuto dei verbali e giustificazione delle modalità di accertamento.
  • Se il giudice di merito giustifica la mancata contestazione immediata richiamando l'assenza del trasgressore, ma al tempo stesso afferma che i verbali identificano il soggetto come conducente presente, la motivazione è logicamente incompatibile e non può reggere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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