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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29150/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia riguarda la sospensione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del rimborso di un credito IVA maturato nel corso di una procedura fallimentare. La società in fallimento aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della sospensione; la CTR aveva confermato, rilevando che l’Ufficio aveva prospettato nel tempo ragioni diverse per giustificare il diniego/sospensione e che il rimborso riguardava un credito maturato in procedura e regolarmente richiesto dalla curatela. In Cassazione l’Agenzia deduceva tre motivi: (1) violazione degli artt. 30 d.P.R. 633/1972 e 120 l.fall., sostenendo che l’istanza di rimborso era stata presentata dal curatore dopo la chiusura del fallimento, quando egli non sarebbe stato più legittimato; (2) violazione dell’art. 38-bis d.P.R. 633/1972, perché la CTR avrebbe frainteso la sospensione, che secondo l’Ufficio era giustificata dall’esistenza di crediti erariali anteriori, di importo superiore al credito IVA richiesto; (3) violazione dell’art. 74-bis d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse illegittimamente escluso la compensazione tra debiti erariali prefallimentari e credito IVA della procedura e che la società non avesse dimostrato l’origine del credito IVA.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, osservando che la questione della legittimazione del curatore era stata posta per la prima volta in Cassazione, che si trattava di legittimazione sostanziale non rilevabile d’ufficio e che il motivo difettava di specificità per mancata trascrizione degli atti rilevanti; inoltre ha affermato che il curatore è tenuto a presentare le dichiarazioni fiscali anche dopo la chiusura del fallimento ed è l’unico legittimato a chiedere il rimborso del credito IVA maturato in procedura, configurandosi una legittimazione straordinaria, oltre al rilievo che la procedura era stata riaperta. Ha trattato congiuntamente il secondo e il terzo motivo, reputandoli in parte inammissibili e in parte infondati: ha confermato l’accertamento di merito secondo cui il credito erariale era anteriore al fallimento mentre il credito IVA era sorto in corso di procedura ed era documentato dalle dichiarazioni IVA; ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c. perché la prova del credito IVA era stata ritenuta sufficiente; ha richiamato il principio per cui, in ambito IVA fallimentare, operazioni pre e post fallimento sono giuridicamente distinte e richiedono dichiarazioni separate; ha quindi affermato che la compensazione ex art. 56 l.fall. è ammissibile solo tra crediti e debiti omogenei e temporalmente compatibili, non tra credito IVA maturato in procedura e debiti erariali anteriori. Poiché il fallimento risultava pendente per riapertura, la sospensione del rimborso è stata ritenuta illegittima. Spese compensate per la peculiarità delle questioni; esclusa l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato per l’Agenzia, quale Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimazione del curatore a chiedere il rimborso IVA; la Corte non ne accoglie l’interpretazione restrittiva proposta dall’Ufficio.

  • art. 120 l.fall.

    Richiamato per sostenere la pretesa carenza di legittimazione del curatore dopo la chiusura della procedura; la Corte osserva invece che il curatore conserva una legittimazione straordinaria ai fini fiscali.

  • art. 38 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La sospensione del rimborso IVA non può essere giustificata sulla base di crediti erariali se, nel caso concreto, la compensazione non è ammissibile per la diversa collocazione temporale dei crediti.

  • art. 74 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato per affermare la distinzione tra operazioni IVA anteriori e posteriori alla dichiarazione di fallimento e la necessità di distinte dichiarazioni IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Non risulta violato, poiché la sentenza di merito ha ritenuto documentato il credito IVA maturato in procedura tramite dichiarazioni IVA.

  • art. 56 l.fall.

    La compensazione è ammessa solo tra crediti e debiti omogenei e temporalmente coerenti; non tra credito IVA maturato in procedura e debiti erariali anteriori.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale per prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato, richiamata per escluderne l’applicazione all’Amministrazione statale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall’Agenzia.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per dare conto del deposito di memoria da parte del controricorrente.

Massime di principio

  • La questione della legittimazione sostanziale a richiedere un rimborso fiscale, se non dedotta nei gradi di merito, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione ed è soggetta a un rigoroso onere di specificità del motivo.
  • Nel fallimento, il curatore conserva una legittimazione fiscale straordinaria a presentare le dichiarazioni e a chiedere il rimborso dell’IVA maturata nel corso della procedura, anche dopo la chiusura del fallimento nei termini di legge.
  • Ai fini IVA fallimentare, le operazioni anteriori e posteriori alla dichiarazione di fallimento restano giuridicamente autonome e richiedono distinte dichiarazioni, sicché la coincidenza della partita IVA non vale a unificarle.
  • La compensazione ex art. 56 l.fall. è ammissibile solo tra crediti e debiti sorti in ambiti temporalmente compatibili; non è consentita la compensazione tra credito IVA maturato in procedura e debiti erariali anteriori al fallimento.
  • Quando il credito IVA risulti documentato dalle dichiarazioni presentate dal curatore, non è configurabile una violazione dell’art. 2697 c.c. per mancata prova dell’origine del credito.
  • La sospensione del rimborso IVA non può essere mantenuta se il presupposto addotto dall’Amministrazione è un credito erariale non compensabile secondo le regole concorsuali applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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