Cassazione Penale, Sentenza n. 21670/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato la richiesta di dissequestro di euro 11.087.320,51 operato nei confronti di Macos s.r.l. in esecuzione di un decreto del GIP di Milano (16/04/2025) che aveva disposto il sequestro preventivo, ai fini della confisca, dei crediti d'imposta 'superbonus' (per complessivi euro 23.212.781,00 nella forma diretta e per equivalente). L'accusa è che i coindagati avrebbero attestato falsamente l'esecuzione di lavori per euro 25.712.781, beneficiando indebitamente del credito d'imposta del 110%, mentre i lavori eseguiti al 31/12/2023 sarebbero stati per un valore non superiore a euro 2.500.000. Macos ha contestato: (i) che il credito d'imposta sarebbe "prodotto" e non "profitto" del reato e pertanto sequestrabile solo in forma diretta e non per equivalente; (ii) la mancata verifica prospettica della responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 (culpa in vigilando, modelli organizzativi); (iii) la quantificazione del profitto, sostenendo che, essendo i lavori poi eseguiti nel 2024, la società avrebbe avuto diritto almeno al 70% (o al 110%), per cui il sequestro doveva riguardare solo la differenza tra i regimi agevolativi; (iv) l'illegittimità del sequestro per equivalente in presenza di un sequestro diretto dei crediti su terzi (GS s.p.a.).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato Macos s.r.l. al pagamento delle spese processuali e alla rifusione della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo: i crediti d'imposta derivanti dal 'superbonus' costituiscono, anche se non comportano immediato esborso di denaro pubblico, una utilità economica da considerarsi 'profitto' del reato perché derivante in modo immediato e diretto dall'illecito; pertanto è legittimo il sequestro anche per equivalente finalizzato alla confisca. Il secondo motivo (sull'estensione della cognizione in appello cautelare) è stato dichiarato inammissibile perché generico e, comunque, infondato: il giudice dell'appello è limitato ai motivi di gravame dedotti. Il terzo motivo (qualità di terza sequestrataria e difetto d'interesse) è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, atteso che Macos è stata considerata indagata ai sensi del d.lgs. 231/2001 e quindi l'eventuale annullamento di quella statuizione non avrebbe procurato utilità concreta. Il quarto motivo (quantificazione del profitto e deduzione che parte del credito era già sequestrata su GS) è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui, per i crediti d'imposta fittizi derivanti da false asseverazioni, il profitto confiscabile va individuato nella totalità del contributo statale, senza tener conto di successivi adempimenti o dei costi sostenuti. Pertanto il sequestro per equivalente è legittimo e proporzionato nella misura disposta dal GIP e dal Tribunale.
Norme richiamate
Base normativa per il sequestro preventivo; utilizzata per legittimare il provvedimento cautelare impugnato e la cognizione del giudice sulle misure interdittive e reali
Richiamato nel provvedimento di sequestro; collocazione normativa indicata nel decreto impugnato
Reato a cui è stata riqualificata la condotta: ha inciso sulla valutazione della sussistenza dei presupposti per il sequestro finalizzato alla confisca
Richiamato nella contestazione originaria come ipotesi criminosa collegata alle false attestazioni in materia di lavori e agevolazioni fiscali
Consente l'applicazione di misure cautelari reali (sequestro per equivalente) nei confronti dell'ente in vista dell'ablazione e della confisca in caso di illecito amministrativo dipendente da reato
Norma sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca per gli illeciti amministrativi degli enti; è stato ritenuto applicabile nella specie per giustificare il sequestro per equivalente
Richiamato dalla Corte: il reato predicate (art. 316-ter) è presupposto dell'illecito amministrativo che giustifica il sequestro funzionale alla confisca dell'ente
art. 121 d.l. 19/05/2020 n. 34 (convertito)
La Corte ha sottolineato che la disciplina del 'superbonus' prevede il credito d'imposta cedibile e che, in caso di false asseverazioni, si determina la decadenza dall'intero beneficio (ai sensi del comma richiamato), cosicché il credito costituisce 'profitto' del reato
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026 (Cass.)
Orientamento richiamato secondo cui il profitto confiscabile derivante da crediti d'imposta fittizi va individuato nella totalità del contributo statale, senza compensazioni in ragione di esecuzioni o costi sostenuti successivamente
Massime di principio
- I crediti d'imposta 'superbonus' ottenuti mediante false attestazioni costituiscono, di norma, 'profitto' del reato e possono essere oggetto di sequestro anche per equivalente finalizzato alla confisca
- Se la società è indagata ai sensi del d.lgs. 231/2001, essa non può essere facilmente tutelata come 'terza sequestrataria': la qualità di indagato comporta limitazioni alla legittimazione a richiedere il dissequestro come terzo
- In sede di appello cautelare la cognizione del giudice è limitata ai motivi di gravame già dedotti in primo grado: nuovi argomenti di carattere 'genetico' o che non sono stati sollevati al giudice a quo rischiano l'inammissibilità
- La quantificazione del profitto derivante da crediti fiscali fittizi segue l'interpretazione consolidata secondo cui rileva l'intero beneficio riconosciuto dallo Stato, senza sconti per lavori eseguiti successivamente o per costi sostenuti
- Per opporsi efficacemente a un sequestro per equivalente in contesti 231, è necessario sin dalla fase cautelare fornire elementi probatori e deduzioni specifiche su modelli organizzativi, efficacia delle misure di compliance e mancanza di culpa in vigilando dell'ente
- Il fatto che parte del credito sia stata sequestrata presso terzi non esclude, di per sé, la possibilità di un sequestro per equivalente a carico dell'ente o di altri soggetti, se sussistono ragioni che giustificano la misura complessiva disposta
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