Cassazione Civile, Ordinanza n. 27759/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello solo apparente e quindi nulla per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, fondato su movimentazioni bancarie emerse da indagini finanziarie, nonché un atto di contestazione di sanzioni per mancata ottemperanza all'invito a fornire notizie e documenti sulle movimentazioni stesse. La CTP aveva ridotto il maggior reddito accertato e annullato la sanzione; la CTR, rigettando l'appello principale dell'Ufficio e accogliendo in parte l'appello incidentale del contribuente, aveva rideterminato il maggior reddito. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione assente o solo apparente, in violazione dell'art. 132 c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 32 d.P.R. 600/1973, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto idonee a vincere la presunzione sulle movimentazioni bancarie le giustificazioni del contribuente, ritenute generiche e non documentate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., quando la motivazione sia solo apparente o manchi del tutto
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione meramente apparente integra una nullità della sentenza
richiamato solo per dare atto del procedimento camerale e del contraddittorio regolarmente costituito
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla determinazione sintetica del reddito
richiamato nel motivo di ricorso quale base della presunzione relativa alle movimentazioni bancarie
richiamato nel motivo di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova
richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni semplici
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per spiegare la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione
sentenza Sezioni Unite n. 8053/2014
richiamata quale arresto che definisce i casi di anomalia motivazionale denunciabili in cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è solo apparente quando, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento logico-giuridico della decisione perché non spiega le ragioni della scelta decisoria rispetto alle contestazioni dedotte in appello.
- La mancata confutazione delle specifiche censure mosse alla decisione di primo grado, e in particolare l'omessa spiegazione della congruità o incongruità delle giustificazioni addotte dalla parte, integra un vizio di motivazione che si converte in nullità della sentenza.
- Quando il primo motivo di ricorso che investe la nullità della sentenza per motivazione apparente è accolto, gli ulteriori motivi che attengono al merito restano assorbiti.
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