Cassazione Civile, Ordinanza n. 11255/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Lecce, dell'opposizione proposta avverso il diniego di liquidazione dei compensi richiesti da un avvocato per l'attività svolta come difensore d'ufficio di un imputato straniero in un procedimento di convalida di trattenimento. Il professionista sosteneva di aver ricevuto la nomina e di aver svolto attività di studio ed esame del fascicolo, ma di essere stato poi informato che all'udienza era comparso un difensore di fiducia, con conseguente esclusione della liquidazione. In sede di opposizione e poi di ricorso per cassazione, il professionista deduceva che il soggetto assistito era irreperibile di fatto, privo di residenza in Italia, espulso e non rintracciabile nel territorio nazionale, sicché per ottenere il compenso sarebbe bastata la prova dell'irreperibilità di fatto in Italia, senza onere di ricerche nello Stato di provenienza. Il ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 117 d.P.R. 115/2002, sostenendo che gli spettassero i compensi per le fasi di studio ed esame e per la fase introduttiva, già concretamente svolte.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ma lo ha respinto nel merito. Ha confermato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 117 d.P.R. 115/2002, l'irreperibilità rilevante non coincide con la sola mancanza di fissa dimora in Italia e, quando i dati anagrafici dell'assistito siano noti, grava sul difensore d'ufficio l'onere di provare che il debitore sia irreperibile anche nello Stato di provenienza oppure che sia comunque impedito il recupero del credito all'estero. Nel caso concreto il ricorrente non aveva allegato né tentato di dimostrare ricerche o richieste di pagamento all'estero, limitandosi a un'equiparazione tra residenza estera e irreperibilità di fatto. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché la decisione era conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
in proprio ex art. 86 cod. proc. civ.
indica la legittimazione dell'avvocato a stare in giudizio in proprio.
regola l'opposizione avverso il decreto di pagamento in materia di patrocinio a spese dello Stato.
disciplina il rito dell'opposizione e, ratione temporis, l'inappellabilità della decisione resa sul procedimento.
richiamato come base del procedimento di convalida del trattenimento in cui era stata disposta la nomina del difensore.
è richiamato nel collegamento con la disciplina della liquidazione e del recupero dei compensi del difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile.
la Corte afferma che l'irreperibilità rilevante è quella sostanziale e di fatto; se i dati dell'assistito sono noti, il difensore deve provare anche l'irreperibilità nello Stato di provenienza o l'impossibilità di recupero all'estero.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
richiamato per la definizione accelerata e per la conseguenza sanzionatoria quando la decisione conferma la proposta del consigliere.
indica la trattazione camerale del ricorso.
la Corte applica la disciplina della responsabilità aggravata in quanto il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., qualificando la condotta come abusiva del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio dell'imputato straniero, l'irreperibilità rilevante non coincide con la sola assenza di residenza o dimora in Italia, ma richiede una condizione sostanziale di non rintracciabilità del debitore.
- Quando i dati anagrafici dell'assistito sono conosciuti con certezza, grava sul difensore che chiede la liquidazione l'onere di allegare e provare di aver tentato il recupero del credito all'estero oppure di aver verificato l'effettiva irreperibilità nello Stato di provenienza.
- La mera affermazione che il recupero del credito sarebbe difficoltoso o non praticabile all'estero non basta, se non è dimostrata l'impossibilità concreta di azionare la pretesa verso il debitore straniero.
- Nel procedimento definito con proposta ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta nella decisione finale può fondare l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., quale ipotesi tipizzata di abuso del processo.
- In materia di patrocinio a spese dello Stato e compensi del difensore d'ufficio, il diritto al rimborso delle spese per il recupero non esonera il professionista dall'allegare i presupposti sostanziali dell'irreperibilità del debitore.
- L'inerzia del professionista rispetto alle verifiche minime esigibili sul debitore impedisce il riconoscimento del compenso richiesto per l'assistito irreperibile.
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