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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05100/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi intrapresa per il recupero delle spese di lite liquidate in una precedente sentenza di appello passata in giudicato. L'opponente ha sostenuto che, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario in relazione alla successione da cui derivava la qualità spesa nel giudizio presupposto, l'esecuzione non avrebbe potuto colpire i suoi beni personali, ma solo l'asse ereditario. In appello ha inoltre dedotto: 1) la nullità della decisione per violazione del contraddittorio e dei termini ex art. 190 c.p.c., assumendo che la sentenza fosse stata deliberata prima della scadenza dei termini per note conclusionali e memorie di replica, da computarsi tenendo conto della sospensione feriale; 2) l'erroneità della statuizione sulla sua qualità di erede, sostenendo di essere subentrato per rappresentazione e di aver comunque acquisito la qualità di erede, mentre gli altri chiamati sarebbero rimasti tali; 3) la possibilità di opporre in sede esecutiva il beneficio di inventario, quale limitazione della responsabilità ereditária, anche se non espressamente menzionato nel titolo esecutivo; 4) l'illegittimità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per asserita colpa grave nell'aver promosso l'impugnazione e poi l'opposizione. La Corte di cassazione esamina prioritariamente il motivo sui termini processuali e, poi, i motivi sostanziali relativi alla deducibilità del beneficio di inventario e alla responsabilità aggravata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla violazione dei termini ex art. 190 c.p.c., perché nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non opera la sospensione feriale dei termini. Ha poi giudicato manifestamente infondati i motivi centrali: ha affermato che la limitazione di responsabilità derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario deve essere fatta valere nel giudizio di cognizione che si conclude con il titolo esecutivo; se non risulta dal titolo che essa sia stata dedotta o riconosciuta, non può essere invocata per la prima volta in sede esecutiva. In conseguenza, è stata confermata la possibilità di procedere esecutivamente sui beni personali dell'opponente. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura sulla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., valorizzando il carattere manifestamente infondato dell'impugnazione e l'abuso dello strumento processuale. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è il giudizio nel quale, nel caso concreto, si discuteva della possibilità di agire esecutivamente sui beni personali dell'opponente.

  • art. 190 c.p.c.

    I termini per comparsa conclusionale e memorie di replica vanno computati senza applicare la sospensione feriale quando il giudizio è un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.

  • legge n. 742/1969

    La sospensione feriale dei termini non si applica al giudizio di opposizione all'esecuzione, neppure se vi sono domande accessorie cumulative.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, senza serio sforzo argomentativo contro il diritto vivente, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna per პასუხისმგabilità aggravata.

  • art. 2909 c.c.

    Il titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato va interpretato secondo il suo contenuto, senza poterlo integrare con elementi estrinseci contrari al giudicato.

  • art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c.

    Il titolo esecutivo giudiziale non si esaurisce nel solo documento, potendo essere interpretato anche extratestualmente sulla base degli elementi acquisiti nel processo in cui si è formato.

  • art. 484 c.c.

    L'accettazione con beneficio d'inventario può essere invocata come eccezione in senso lato nel giudizio di cognizione, anche d'ufficio se i fatti risultano in atti.

  • art. 490 c.c.

    La limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato opera entro il valore dei beni pervenuti, ma deve essere fatta valere tempestivamente nel giudizio di cognizione.

  • art. 510 c.c.

    L'effetto espansivo del beneficio di inventario può operare a favore degli altri chiamati all'eredità nel giudizio di cognizione, ma non consente di introdurre per la prima volta il beneficio in sede esecutiva se non è stato riconosciuto nel titolo.

  • artt. 459, 470 e ss. c.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della successione e dell'accettazione dell'eredità.

  • art. 727 c.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla successione ereditaria e alla qualità di erede.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova della qualità ereditaria e della limitazione di responsabilità spettava alla controparte o comunque doveva essere considerata dal giudice.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per le questioni di contraddittorio e di litisconsorzio tra coeredi/chiamati all'eredità.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di cosa giudicata del titolo esecutivo.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione non può essere dedotta per la prima volta una limitazione di responsabilità dell'erede beneficiato se tale qualità non è stata spesa o riconosciuta nel giudizio di cognizione che ha formato il titolo esecutivo.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario è un'eccezione in senso lato, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cognizione se i fatti risultano dagli atti, ma deve incidere sul contenuto del titolo prima che questo divenga definitivo.
  • Il titolo esecutivo giudiziale va interpretato in base al suo contenuto e agli elementi del processo in cui si è formato; tuttavia non può essere integrato in sede esecutiva con una limitazione di responsabilità che non risulti dalla pronuncia passata in giudicato.
  • L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è soggetta alla sospensione feriale dei termini, sicché i termini processuali per gli scritti conclusionali si computano includendo il mese di agosto.
  • La proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata, priva di adeguato confronto con la giurisprudenza consolidata, può integrare abuso del diritto di impugnazione e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di liteSuccessione legittima
RamiEsecuzioniProcesso civileSuccessioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessarioPrescrizioneNullitàArricchimento senza causa

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