Cassazione Civile, Ordinanza n. 33637/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace di Ancona un decreto di espulsione emesso ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998, insieme al conseguente ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, entrambi notificati il 7 luglio 2021. L’impugnazione investiva anche il rigetto della domanda di emersione ex art. 103, comma 2, d.l. 34/2020, nonché la ritenuta insussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno o per la concessione di un termine più ampio per il rimpatrio. Il Giudice di pace ha rigettato il ricorso compensando le spese. In Cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) nullità dell’ordinanza per omessa o apparente motivazione; (2) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e omesso esame di un fatto decisivo; (3) violazione degli artt. 13 e 19 del d.lgs. 286/1998, anche in relazione all’art. 5, comma 6, dello stesso testo unico.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo gli altri due. Ha ritenuto che la motivazione del giudice di pace fosse solo apparente, perché consistita in un mero richiamo alle argomentazioni della Prefettura, senza un autonomo vaglio critico e senza indicare le ragioni della condivisione. Per tale ragione ha cassato l’ordinanza impugnata con rinvio a un diverso magistrato del Giudice di Pace di Ancona, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplinano il decreto di espulsione e il relativo ordine di allontanamento impugnati nel caso concreto.
art. 103, comma 2, d.l. 34/2020
richiamato in relazione al rigetto della domanda di emersione del rapporto o della posizione del ricorrente.
invocato come norma la cui violazione sarebbe derivata dall’omesso preavviso di rigetto, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha accolto il motivo sulla nullità per motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la decisione motivata per relationem, priva di autonoma valutazione critica, integra motivazione solo apparente e quindi nullità della sentenza/ordinanza.
richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla forma del provvedimento.
art. 19, commi 1.1 e 1.2, d.lgs. 286/1998
richiamato nel terzo motivo come disciplina ostativa all’espulsione, ma il relativo esame è stato assorbito.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
richiamato in collegamento al terzo motivo, assorbito per l’accoglimento del primo motivo.
richiamato per la proposta e la fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida solo se il giudice renda riconoscibili le ragioni della propria adesione alle argomentazioni richiamate; se si limita a recepire acriticamente gli atti di parte, il provvedimento è nullo per motivazione meramente apparente.
- In sede di legittimità, l’accoglimento del motivo relativo al vizio di motivazione apparente assorbe gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito della decisione.
- Nel giudizio di opposizione a provvedimento espulsivo, il giudice deve svolgere un autonomo vaglio critico della legittimità del decreto e non può limitarsi a trascrivere o richiamare la difesa dell’autorità amministrativa.
- La nullità per motivazione apparente ricorre quando la decisione consente solo di individuare la fonte del convincimento, ma non il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante.
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