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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35108/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento disciplinare intimato a un lavoratore nel settembre 2016. Il giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il recesso e condannato la società, in applicazione della tutela obbligatoria, a riassumere il lavoratore o, in alternativa, a corrispondergli un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, rilevando che la quantificazione della retribuzione globale di fatto non costituiva fatto costitutivo della domanda e che la domanda poteva essere proposta anche in forma generica, rinviando la determinazione del quantum a un momento successivo; aveva inoltre ritenuto congrua la liquidazione di sei mensilità alla luce della gravità della contestazione disciplinare, giudicata assolutamente generica, e delle dimensioni dell'impresa. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 8 l. n. 604/1966 e dell'art. 111 Cost., sostenendo che il lavoratore avrebbe dovuto provare l'ammontare della retribuzione globale di fatto per ottenere la condanna risarcitoria; (2) violazione dell'art. 1362 c.c., dell'art. 278 c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., assumendo che la domanda originaria non fosse una domanda generica e che il giudice non potesse scinderla tra an e quantum; (3) difetto di interesse ad agire e violazione del principio di infrazionabilità del credito, prospettando l'inammissibilità di un eventuale secondo giudizio sul quantum e il ne bis in idem; (4) violazione dell'art. 8 l. n. 604/1966 e motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe confuso i presupposti dell'illegittimità del licenziamento con i criteri di quantificazione dell'indennità e non avrebbe considerato tutte le circostanze rilevanti invocate dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che, anche nel rito del lavoro, è ammissibile una domanda limitata all'accertamento dell'an debeatur con pronuncia di condanna generica e successiva liquidazione del quantum in separato giudizio; ha ritenuto inammissibile il motivo sulla qualificazione della domanda perché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto integrale dell'atto introduttivo, violando l'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; ha precisato che l'art. 8 l. n. 604/1966 non richiede che la domanda indichi l'importo richiesto e non impone la produzione preventiva delle buste paga, trattandosi di tutela che può essere definita rapidamente con rinvio della quantificazione a un momento successivo; ha escluso la violazione dell'art. 111 Cost. e del principio di infrazionabilità del credito, rilevando anche l'assenza di un interesse attuale a far valere il ne bis in idem; infine, ha considerato sufficientemente motivata la decisione di merito sulla quantificazione, perché la corte territoriale aveva indicato i criteri utilizzati (gravità della violazione del diritto di difesa dovuta alla genericità della contestazione e dimensioni dell'impresa) e la valutazione tra minimo e massimo è censurabile solo in caso di motivazione mancante, illogica o contraddittoria. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della società alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8 l. n. 604/1966

    La disposizione consente la tutela obbligatoria in caso di licenziamento illegittimo e non impone che la domanda indichi sin dall'inizio il quantum dell'indennità; la quantificazione può essere rinviata a un momento successivo e può anche avvenire mediante condanna generica.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo al giusto processo non è violato dal fatto che il lavoratore formuli una domanda generica senza specificare l'ammontare dell'indennità, poiché ciò è compatibile con il modello di tutela previsto dalla legge.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della domanda introduttiva, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non potendosi verificare dalla sola trascrizione delle conclusioni la reale portata della domanda.

  • art. 278 c.p.c.

    La Corte ribadisce che è ammissibile una pronuncia di condanna generica, con separazione tra accertamento dell'an e liquidazione del quantum, anche nel rito del lavoro.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta sufficiente perché ha esplicitato i criteri utilizzati per la liquidazione dell'indennità.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il motivo sulla qualificazione della domanda è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha trascritto integralmente l'atto introduttivo, impedendo il controllo di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro è ammissibile una domanda limitata all'accertamento dell'an debeatur, con conseguente pronuncia di condanna generica e rinvio della liquidazione del quantum a un successivo giudizio.
  • La tutela prevista dall'art. 8 l. n. 604/1966 per il licenziamento illegittimo non richiede, ai fini dell'ammissibilità della domanda, la preventiva indicazione specifica dell'importo dell'indennità né la prova anticipata della retribuzione globale di fatto.
  • La doglianza che investe l'interpretazione della domanda introduttiva è inammissibile se il ricorrente non trascrive in modo completo gli atti processuali rilevanti, impedendo il controllo sulla reale portata delle conclusioni e delle allegazioni.
  • Il principio di infrazionabilità del credito non impedisce la separazione tra accertamento del diritto e liquidazione del danno quando l'ordinamento o la domanda consentano una tutela scissa tra an e quantum; il ne bis in idem richiede inoltre un interesse attuale e concreto.
  • La determinazione dell'indennità tra minimo e massimo, quando il giudice di merito indichi i criteri seguiti, è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o contraddittoria, non per la mera diversa valutazione delle circostanze fattuali.
  • I criteri legali di quantificazione dell'indennità possono essere soddisfatti anche valorizzando solo alcuni indicatori, purché la personalizzazione del ristoro risulti coerente con la fattispecie concreta.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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