Cassazione Civile, Ordinanza n. 17282/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP relative all'anno d'imposta 2013. La commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittimo l'atto impositivo, osservando che la motivazione dell'avviso dava conto delle ragioni del mancato accoglimento delle deduzioni svolte dalla società in sede procedimentale, che era legittimo il rinvio per relationem al processo verbale di constatazione e che tale verbale non doveva essere allegato perché già conosciuto dalla contribuente, la quale non aveva superato la presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa o inesistente motivazione della sentenza di appello in ordine alle censure sulla motivazione dell'accertamento, formalmente prospettata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle doglianze relative all'illegittimità della motivazione dell'atto; 3) violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 300 del 1973, per avere ritenuto valido l'accertamento fondato sul richiamo al processo verbale di contestazione senza una autonoma valutazione dell'Ufficio. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la censura sulla motivazione non evidenziava una mancanza del "minimo costituzionale" della motivazione, ma una motivazione sufficiente e non apparente, sicché la decisione di merito era adeguatamente argomentata. Ha escluso anche il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva espressamente esaminato e disatteso le doglianze della società sulla motivazione dell'avviso. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che l'Amministrazione finanziaria deve valutare le osservazioni del contribuente, ma tale obbligo non si traduce in una specifica e autonoma motivazione rafforzata a pena di nullità, né sussiste l'obbligo di allegare al provvedimento gli atti richiamati quando essi siano già conosciuti legalmente dal contribuente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omessa motivazione e motivazione inesistente"
Il vizio di motivazione non può essere utilizzato per censurare genericamente la sufficienza della motivazione; dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di questioni o argomentazioni.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il corretto parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o comunque al di sotto del minimo costituzionale.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati; la violazione si ha solo in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca la motivazione o se essa è meramente apparente o incomprensibile.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato e respinto la censura proposta.
art. 42 del d.P.R. n. 300 del 1973
La Corte richiama la norma nel contesto della doglianza del ricorrente, ma ritiene legittimo l'accertamento motivato per relationem al processo verbale di constatazione.
art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
La CTR aveva rilevato che la società non aveva superato la presunzione derivante dalla norma; tale profilo non è stato ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione per accogliere il ricorso.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
"le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente devono essere valutate dagli uffici impositori"
L'obbligo dell'Ufficio è quello di prendere in considerazione le osservazioni del contribuente, ma non comporta, a pena di nullità, una motivazione rafforzata dell'avviso che dia specifica contezza delle ragioni del mancato accoglimento.
art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
L'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione riguarda solo i documenti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.
art. 10-bis, comma 8, L. n. 212 del 2000
È richiamato come ipotesi in cui il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo di motivare anche rispetto ai chiarimenti del contribuente, a conferma che tale sanzione non si estende automaticamente ad altri casi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è più censurabile in cassazione la mera insufficienza della motivazione; il sindacato è limitato ai casi di omesso esame di un fatto storico decisivo o di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
- Non integra omessa pronuncia la decisione che, pur sinteticamente, prenda posizione sulla censura proposta e la respinga espressamente o implicitamente con argomentazione incompatibile con l'accoglimento della domanda o eccezione.
- In materia di accertamento tributario, l'Ufficio deve valutare le osservazioni del contribuente presentate nel procedimento, ma tale obbligo non comporta, salvo espressa previsione di legge, una motivazione rafforzata dell'avviso a pena di nullità.
- L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem al processo verbale di constatazione o ad altro atto presupposto, purché il contribuente ne abbia già legale e integrale conoscenza; in tal caso non è necessaria una nuova allegazione del documento richiamato.
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