Cassazione Civile, Ordinanza n. 18629/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti hanno impugnato un avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale relativo a un verbale di conciliazione giudiziale stipulato davanti al Tribunale civile. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, a seguito di proposta ex art. 380-bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto l'estinzione del giudizio deducendo di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater) ex art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022 e di aver pagato le somme dovute. La Corte ha tuttavia rilevato che la definizione agevolata invocata riguarda carichi iscritti a ruolo/cartelle esattoriali, mentre il giudizio aveva ad oggetto un avviso di liquidazione e non era documentato il nesso tra la definizione e l'atto impugnato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto inammissibile l'istanza di estinzione perché la definizione agevolata richiamata non risultava riferibile all'avviso di liquidazione oggetto di causa; tuttavia, poiché i ricorrenti avevano comunque dichiarato di avere aderito alla procedura agevolata e chiesto la cessazione della materia del contendere, la Corte ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha qualificato il ricorso come inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti. È stato escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
La proposta di definizione del giudizio può precedere la decisione in camera di consiglio; nel caso concreto ha fatto emergere la richiesta della parte ricorrente di estinzione/cessazione della materia del contendere.
art. 1, commi 231 e segg., L. n. 197/2022
La definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater) è richiamata come causa dell'istanza di estinzione, ma la Corte precisa che essa attiene ai carichi iscritti a ruolo/cartelle e non risulta documentata la sua riferibilità all'avviso di liquidazione oggetto del giudizio.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016
Richiamato solo per analogia in tema di esclusione del doppio contributo unificato in caso di rinuncia/definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, anche quando non sia formalmente perfezionata una rinuncia, se la parte chiede la cessazione della materia del contendere e manifesta di non avere più interesse alla decisione.
- La definizione agevolata dei carichi pendenti può rilevare solo se risulti documentato che essa riguardi proprio il carico o l'atto oggetto del giudizio; in mancanza di tale nesso, l'istanza di estinzione è inammissibile.
- Quando l'inammissibilità del ricorso deriva da una causa sopravvenuta di difetto di interesse, le spese possono essere integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso non opera il raddoppio del contributo unificato.
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