Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/06/2020 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

ASD - Dichiarazione decadenza benefici - Legge n. 398/1991 - Coobbligati solidali - Sanzione - Responsabilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia aveva richiesto ai contribuenti il pagamento, in solido, di 2.000 euro di sanzione ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 471/1997, per la violazione dell’art. 25, comma 5, della legge 133/1999, contestata all’associazione sportiva dilettantistica decaduta dai benefici della legge 398/1991. La contestazione si fondava su 33 prelievi in contanti, ciascuno superiore a 1.000 euro, dal conto corrente dell’associazione. I contribuenti hanno disconosciuto le firme apposte sulle ricevute, sostenendo di non aver effettuato i prelievi; hanno inoltre contestato che la sola delega a operare sul conto potesse renderli responsabili delle obbligazioni dell’associazione ai sensi dell’art. 38 c.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, con sentenza n. 116/19, aveva respinto il ricorso. In appello, la Commissione ha accolto il gravame: l’Ufficio, pur a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni, non ha presentato istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c.; di conseguenza, le ricevute non erano utilizzabili come prova dei prelievi. Venuta meno la prova che i contribuenti avessero concretamente agito per conto dell’associazione, la loro responsabilità solidale ex art. 38 c.c. non poteva essere fondata sulla sola delega di firma, che non dimostra di per sé l’attività negoziale svolta. L’atto di contestazione non è quindi confermato nei loro confronti. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese di lite, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 38 del codice civile

    Costituisce, invero, principio giurisprudenziale costante, anche in sede di legittimità, che la responsabilità ex art. 38 c.c. delle persone che hanno agito per conto dell’associazione è legata esclusivamente all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e non già alla mera titolarità formale della rappresentanza dell’associazione.

    La responsabilità personale e solidale riguarda chi abbia concretamente agito per l’associazione nell’attività negoziale. La carica, la rappresentanza formale o una mera delega a operare sul conto corrente non bastano, se non è provata l’attività effettivamente svolta.

  • Art. 216 del codice di procedura civile

    A fronte di ciò l’Ufficio non ha proposto istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 cpc, essendosi limitato a dichiarare di non opporsi «alla effettuazione della verificazione» nella memoria difensiva del giudizio di primo grado e nulla dichiarando al riguardo nel giudizio d’appello.

    Quando una parte disconosce le sottoscrizioni di una scrittura privata, la parte che intende avvalersene deve chiedere la verificazione; la mancata richiesta impedisce di utilizzare le ricevute disconosciute come prova nel caso deciso.

  • Art. 25, comma 5, della legge 133/1999

    La disposizione è richiamata quale norma che l’Ufficio riteneva violata per i prelievi in contanti superiori a 1.000 euro. La decisione non esamina autonomamente la violazione: esclude la responsabilità dei contribuenti perché non è stata provata l’attribuibilità a loro dei prelievi.

  • Art. 11 del d.lgs. 471/1997

    È la norma indicata nell’atto quale fondamento della sanzione pecuniaria di 2.000 euro richiesta ai contribuenti come obbligati in solido; la Commissione ne esclude l’applicazione nei loro confronti per difetto di prova della loro condotta e della conseguente responsabilità.

  • Legge 398/1991

    La legge è richiamata per il regime agevolativo dal quale l’associazione sportiva dilettantistica era stata dichiarata decaduta. La pronuncia non decide la legittimità della decadenza in sé, ma la responsabilità personale dei contribuenti per la sanzione contestata.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 38 c.c. per i debiti di un’associazione non deriva automaticamente dalla carica, dalla rappresentanza formale o dalla delega a operare sul conto: occorre provare che la persona abbia concretamente agito per conto dell’ente nell’attività negoziale rilevante.
  • Se vengono disconosciute tempestivamente le firme su documenti privati prodotti come prova, la parte che vuole avvalersene deve attivare la verificazione; in mancanza, quei documenti non possono fondare la prova dei fatti contestati.
  • Per attribuire a una persona prelievi o operazioni bancarie non è sufficiente mostrare che era autorizzata a operare sul conto: occorre dimostrare che abbia effettivamente compiuto le operazioni contestate.
  • L’esito favorevole sulla responsabilità personale non annulla necessariamente la decadenza dell’associazione dal regime agevolativo: in questa decisione è stata valutata la posizione dei singoli contribuenti rispetto alla sanzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.