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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33032/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Dusi era stato condannato per calunnia (art. 368 c.p.) per avere, con denuncia-querela del 28/04/2015 alla Guardia di Finanza, incolpato mendacemente Atzeni dei reati di truffa (art. 640 c.p.) e di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), sostenendo che non esistesse un contratto di locazione ma solo un comodato al fine di eludere imposte. In appello la condanna era stata confermata e il risarcimento civile rideterminato. In cassazione Dusi ha censurato le valutazioni probatorie e, soprattutto, la corretta interpretazione degli artt. 483 e 640 c.p. alla luce della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23/2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo (contestazioni sulla valutazione delle prove) ma ha accolto il motivo principale di diritto. Ha stabilito che: 1) la truffa può essere realizzata tramite l'inganno di un terzo solo se sussiste nesso di causalità tra artifizi, profitto e danno e se il terzo ha poteri diretti sulla sfera patrimoniale del danneggiato; qui tali condizioni mancavano soprattutto dopo la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 3, commi 8 e 9 d.lgs. n. 23/2011; 2) il falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483) richiede che la dichiarazione del privato sia resa in un atto destinato a provare la verità e che una norma colleghi alla dichiarazione specifici effetti giuridici obbligatori: se all'atto non si collegano effetti giuridici specifici la condotta è inoffensiva. Poiché le dichiarazioni rese nel contesto del d.lgs. 23/2011 non imponevano obbligo di veridicità e non determinavano effetti giuridici immediati, non era integrato il reato di falso ideologico e, di conseguenza, veniva meno anche la calunnia. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    La calunnia richiede che l'imputato incolpi falsamente un soggetto di un reato concretamente integrato; se il fatto attribuito non sussiste giuridicamente (per carenza degli elementi dell'illecito denunciato), manca il fatto tipico della calunnia.

  • art. 483 cod. pen.

    Il falso ideologico del privato in atto pubblico sussiste solo quando la dichiarazione del privato è inserita in un atto pubblico destinato a provare la verità e vincolata da una norma che obblighi il dichiarante alla verità, ossia quando dalla dichiarazione derivino specifici effetti giuridici; in assenza di tali effetti la condotta è inoffensiva.

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa può realizzarsi anche tramite l'inganno di un terzo, purché vi sia nesso di causalità tra l'inganno, il profitto del truffatore e il danno per la vittima e il terzo abbia poteri per incidere sulla sfera patrimoniale della vittima; nel caso concreto tali presupposti non risultavano integrati alla luce della cessazione degli effetti automatici della normativa richiamata.

  • art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23

    La dichiarazione del conduttore prevista da tali commi non imponeva un obbligo giuridico di verità e i suoi effetti non erano necessariamente immediati; dopo la declaratoria di incostituzionalità tali effetti automatici sono venuti meno, perciò le dichiarazioni non possono costituire base per il falso ideologico e la truffa come sostenuto in primo e secondo grado.

  • artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen.

    Citati dal ricorrente in tema di valutazione delle circostanze attenuanti e di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto irrilevanti ai fini dell'annullamento per non aver influito sulla questione centrale di inesistenza del fatto.

  • artt. 2197 e 1226 cod. civ.

    Riferiti in relazione alla contestazione sulla motivazione della rideterminazione del risarcimento in sede civile; la cassazione ha dato rilievo prioritario all'insussistenza del fatto penale che ha travolto la rilevanza della vicenda penale ai fini civili.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della motivazione del ricorso in cassazione (sintesi dei motivi) e per la modalità di esame delle censure di fatto e di diritto.

Massime di principio

  • Per configurare calunnia (art. 368 c.p.) l'accusa falsamente attribuita deve riguardare un reato che giuridicamente possa sussistere: se l'illecito denunciato manca per carenza di elementi normativi, la calunnia non sussiste.
  • Il falso ideologico del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.) richiede che la dichiarazione del privato sia resa in un atto destinato a provare la verità e collegata da una norma a specifici effetti giuridici; dichiarazioni senza effetti giuridici obbligatori sono inoffensive.
  • La truffa (art. 640 c.p.) può essere commessa tramite l'inganno di un terzo, ma occorre verificare sempre il nesso tra artifizio, profitto e danno e che il terzo abbia il potere di incidere sulla sfera patrimoniale della vittima.
  • Le modifiche legislative o le pronunce di incostituzionalità che eliminano effetti giuridici automatici di una norma possono escludere la configurabilità di reati fondati su quegli effetti: valutare sempre la normativa effettivamente operante al momento del fatto.
  • Le censure sulla valutazione della prova in sede di cassazione sono ostiche se non si dimostra manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione: la Corte di legittimità non riesamina liberamente le valutazioni di merito.
  • Se la condanna penale è annullata per insussistenza del fatto, vengono meno gli effetti penalistici e la rilevanza penale di atti e provvedimenti collegati; ciò può avere conseguenze anche sulla vicenda risarcitoria civile.

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