Cassazione Civile, Ordinanza n. 34241/2022 del 21/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento che aveva negato la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il diniego era stato fondato sul fatto che l’istanza di liquidazione era stata depositata dopo la conclusione del giudizio di merito cui si riferiva. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con due censure: con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, degli artt. 12 e 24 disp. prel. c.c. e dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che manca una norma che precluda la liquidazione del compenso se richiesta dopo la definizione del giudizio; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002, 116 c.p.c., 24 Cost., 1236 e 2222 e ss. c.c., sostenendo che il deposito tardivo dell’istanza non equivale a rinuncia implicita al credito professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, con soluzione unitaria. Ha affermato che l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce alcuna decadenza per il difensore che presenti l’istanza di liquidazione dopo il provvedimento che chiude la fase processuale cui la richiesta inerisce, né impedisce al giudice di pronunciarsi sulla domanda anche successivamente alla decisione di merito. La previsione ha solo una funzione acceleratoria, nel senso di raccomandare la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento definitorio. Per conseguenza, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è la norma che consente l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato.
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
non prevede una decadenza per l’istanza di liquidazione depositata dopo la chiusura della fase processuale; la sua funzione è soltanto acceleratoria e non impedisce la pronuncia del decreto di pagamento successivamente alla definizione del giudizio.
invocato come criterio interpretativo per escludere una lettura estensiva o preclusiva della norma sul patrocinio a spese dello Stato.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione della disciplina in senso favorevole all’effettività della tutela del credito professionale.
invocato per censurare l’apprezzamento del giudice di merito nella qualificazione del comportamento processuale come rinuncia implicita.
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della tutela del diritto di difesa e del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
richiamato per escludere che il ritardo nella domanda integri remissione del debito o rinuncia al credito.
richiamati per qualificare il credito professionale del difensore come compenso dovuto per l’attività svolta.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce un termine di decadenza per il deposito dell’istanza di liquidazione del compenso del difensore.
- La presentazione dell’istanza di liquidazione dopo la definizione del giudizio non impedisce al giudice di provvedere sulla domanda, purché il credito sia riferibile alla fase processuale definita.
- La previsione secondo cui il decreto di pagamento deve essere pronunciato contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio ha natura acceleratoria e ordinatoria, non preclusiva.
- Il mero ritardo nel deposito dell’istanza non può essere automaticamente equiparato a rinuncia implicita al credito professionale, in assenza di elementi univoci incompatibili con la volontà di farlo valere.
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