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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18889/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo notificato per il pagamento di euro 32.873,05 oltre interessi, somme richieste dalla struttura assistenziale a titolo di rette rimaste insolute per la degenza di un'anziana ospite. Il soggetto ingiunto aveva proposto opposizione, poi rigettata in appello, sostenendo in cassazione: (1) che la Corte territoriale avesse erroneamente ravvisato un giudicato esterno sull'an della pretesa, fondandosi su un precedente decreto ingiuntivo e trascurando che il primo pagamento sarebbe dipeso da un accordo transattivo e che egli aveva agito sempre come rappresentante della madre; (2) che non poteva essergli opposta una obbligazione solidale, non prevista testualmente dal contratto di ospitalità, e che il comportamento successivo della controparte mostrava il contrario; (3) che gli oneri delle attività socio-assistenziali con rilievo sanitario dovessero gravare sul servizio sanitario pubblico, in base alle norme richiamate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per violazione dell'onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti su cui la censura si fondava, in particolare del decreto ingiuntivo e dell'atto di transazione, con conseguente impossibilità per la Corte di verificare il dedotto giudicato esterno. È stato inoltre osservato che la doglianza relativa alla rappresentanza ex art. 1388 c.c. era non pertinente rispetto alla ratio decidendi fondata sul giudicato esterno. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti, perché diretti contro argomentazioni della sentenza di appello esplicitamente secondarie e aggiuntive. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica, la riproduzione del contenuto rilevante e la localizzazione degli atti su cui il motivo si fonda; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 404 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 405 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 1388 c.c.

    Ritenuto norma estranea alla ratio decidendi basata sul giudicato esterno, quindi non pertinente alla censura proposta.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione al giudicato esterno; la Corte ha affermato che, per contestarlo o invocarlo, occorre produrre e indicare specificamente il contenuto della decisione passata in giudicato.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di solidarietà, ma la censura è stata assorbita perché rivolta a ratio secondarie.

  • art. 1362, commi 1 e 2, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto di ospitalità, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • art. 30 L. n. 730 del 1983

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla ripartizione degli oneri delle prestazioni socio-sanitarie.

  • L. n. 833 del 1978

    Norma richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi sulla competenza del Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni di rilievo sanitario.

  • art. 1 d.P.C.M. 8 agosto 1985

    Richiamato dal ricorrente in tema di prestazioni socio-assistenziali con rilievo sanitario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in combinazione con l'art. 13, comma 1-quater, per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce o contesta l'esistenza di un giudicato esterno deve rispettare rigorosamente l'onere di autosufficienza, riproducendo il contenuto essenziale del provvedimento o dell'atto rilevante e indicando dove esso sia rinvenibile negli atti processuali.
  • La censura è inammissibile se non consente alla Corte di verificare direttamente la statuizione passata in giudicato su cui si fonda la decisione impugnata.
  • Una doglianza è non pertinente quando si confronta con una ratio decidendi diversa da quella effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
  • Le censure rivolte solo contro argomentazioni dichiaratamente secondarie o aggiuntive restano assorbite quando la decisione è comunque sorretta da una ratio principale non efficacemente attaccata.
  • In sede di legittimità, il richiamo a norme astrattamente invocate dal ricorrente non basta se non si dimostra la loro incidenza sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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