Cassazione Civile, Ordinanza n. 09798/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento in rettifica relativo all'IMU per l'anno 2013, concernente un'unità immobiliare sita a Roma e collegata funzionalmente, ma catastalmente distinta, ad altra unità contigua intestata alla moglie. La pretesa fiscale era stata confermata in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1, comma 741, lett. b, L. n. 160/2019 e sostenendo che il concetto di abitazione principale dovesse essere inteso come centro della vita familiare e non come mera unica unità immobiliare catastale; in sostanza, contestava che la agevolazione IMU potesse essere negata solo perché l'immobile risultava diviso in più subalterni catastali, nonostante fosse utilizzato unitariamente come abitazione principale del nucleo familiare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'agevolazione IMU sull'immobile oggetto di causa. Ha affermato che, in tema di IMU, l'esenzione per abitazione principale spetta ad una sola unità immobiliare, perché la norma fa espresso riferimento a un immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, e non può essere estesa a più unità contigue, anche se di fatto accorpate e utilizzate come abitazione principale. Poiché nel caso concreto l'altra unità, di proprietà della moglie, già beneficiava dell'agevolazione, quella controversa non poteva fruirne a sua volta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 741, lett. b, L. n. 160/2019
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente male applicata; la Corte, però, valorizza il dato letterale della disciplina IMU nel senso che l'abitazione principale è un unico immobile catastalmente unitario.
art. 8 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
norma agevolativa in materia di ICI, richiamata dalla Corte per chiarire il precedente orientamento, costruito sull'abitazione principale come residenza/dimora del possessore e del nucleo familiare nella stessa unità immobiliare.
art. 1, comma 173, lett. b, L. 27 dicembre 2006, n. 296
ha modificato la disciplina ICI richiamata dalla Corte; è utilizzata come base del precedente orientamento giurisprudenziale sull'abitazione principale.
art. 13, comma 2, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
la Corte lo interpreta nel senso che, per IMU, l'abitazione principale è l'immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale possessore e nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; quindi l'esenzione è limitata a una sola unità immobiliare.
art. 4, comma 5, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. in L. 26 aprile 2012, n. 44
è richiamato come disposizione applicabile alle annualità 2013 e 2014 e come norma che conferma che l'abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare, anche se più unità distintamente accatastate siano utilizzate di fatto come abitazione principale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, formulato per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di IMU, l'esenzione per abitazione principale ha carattere agevolativo e di stretta interpretazione: non può essere estesa oltre l'ipotesi testuale di un'unica unità immobiliare catastalmente individuata.
- Ai fini dell'agevolazione IMU, non è decisivo il mero uso familiare unitario di più unità contigue se esse restano catastalmente distinte; rileva il dato normativo dell'unicità dell'immobile come unità immobiliare.
- La precedente giurisprudenza formatasi in materia di ICI sull'unitario uso abitativo di più unità contigue non è automaticamente trasferibile all'IMU, poiché la disciplina IMU contiene un espresso riferimento all'unica unità immobiliare.
- Quando due immobili distinti sono entrambi nella disponibilità del nucleo familiare, l'esenzione per abitazione principale può spettare solo ad uno di essi, non potendo essere duplicata sull'altra unità catastalmente autonoma.
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