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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09798/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento in rettifica relativo all'IMU per l'anno 2013, concernente un'unità immobiliare sita a Roma e collegata funzionalmente, ma catastalmente distinta, ad altra unità contigua intestata alla moglie. La pretesa fiscale era stata confermata in primo grado e in appello. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando l'erronea e falsa applicazione dell'art. 1, comma 741, lett. b, L. n. 160/2019 e sostenendo che il concetto di abitazione principale dovesse essere inteso come centro della vita familiare e non come mera unica unità immobiliare catastale; in sostanza, contestava che la agevolazione IMU potesse essere negata solo perché l'immobile risultava diviso in più subalterni catastali, nonostante fosse utilizzato unitariamente come abitazione principale del nucleo familiare.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva negato l'agevolazione IMU sull'immobile oggetto di causa. Ha affermato che, in tema di IMU, l'esenzione per abitazione principale spetta ad una sola unità immobiliare, perché la norma fa espresso riferimento a un immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, e non può essere estesa a più unità contigue, anche se di fatto accorpate e utilizzate come abitazione principale. Poiché nel caso concreto l'altra unità, di proprietà della moglie, già beneficiava dell'agevolazione, quella controversa non poteva fruirne a sua volta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IMU, l'esenzione per abitazione principale ha carattere agevolativo e di stretta interpretazione: non può essere estesa oltre l'ipotesi testuale di un'unica unità immobiliare catastalmente individuata.
  • Ai fini dell'agevolazione IMU, non è decisivo il mero uso familiare unitario di più unità contigue se esse restano catastalmente distinte; rileva il dato normativo dell'unicità dell'immobile come unità immobiliare.
  • La precedente giurisprudenza formatasi in materia di ICI sull'unitario uso abitativo di più unità contigue non è automaticamente trasferibile all'IMU, poiché la disciplina IMU contiene un espresso riferimento all'unica unità immobiliare.
  • Quando due immobili distinti sono entrambi nella disponibilità del nucleo familiare, l'esenzione per abitazione principale può spettare solo ad uno di essi, non potendo essere duplicata sull'altra unità catastalmente autonoma.

Come è indicizzato

MaterieImposta municipale propria
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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