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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2022 del 04/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due soggetti proprietari di un fabbricato convenivano dinanzi al Tribunale vari vicini chiedendo: accertarsi la proprietà esclusiva di una rampa carrabile; ordinarsi il rilascio della rampa; accertarsi il confine tra i fondi. Le convenute parti avversarie sostenevano invece di essere proprietarie della rampa in forza dei rispettivi titoli di acquisto e, in subordine, ne invocavano l’usucapione decennale. Il Tribunale rigettava le domande attrici e dichiarava assorbita la riconvenzionale; la Corte d’appello confermava il rigetto. In cassazione le ricorrenti articolavano tre motivi: 1) errata interpretazione dei contratti di acquisto, con omesso esame della documentazione tecnica (tipo mappale e planimetria) che, secondo loro, avrebbe provato il vincolo pertinenziale tra rampa e fabbricato attoreo e l’alterazione di risultanze catastali; 2) violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la normativa edilizia vigente all’epoca della costruzione e, in particolare, l’art. 41-sexies della legge urbanistica, da cui la rampa deriverebbe la destinazione al servizio dell’immobile delle attrici; 3) omesso esame o erroneo rigetto della domanda di regolamento di confini, che le ricorrenti assumevano dipendente dall’accoglimento della rivendicazione e connessa alla destinazione a parcheggio della superficie ai sensi della stessa disciplina urbanistica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la proprietà delle ricorrenti sulla rampa valorizzando: la clausola generica dei rogiti, priva di menzione espressa dell’accesso carrabile o del mappale; la lettera del 4 maggio 2015 con cui le ricorrenti chiedevano ai convenuti la costituzione di una servitù di passaggio, comportamento incompatibile con la pretesa proprietà; la presenza di un muro lungo la rampa, non provato come successivo all’acquisto, indicativo della destinazione del bene a servizio del fabbricato dei convenuti. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la domanda di regolamento dei confini non era stata omessa, ma dichiarata assorbita perché proposta solo in conseguenza dell’accoglimento della rivendicazione, e che la censura si limitava a riproporre una diversa ricostruzione fattuale. Le ricorrenti sono state condannate alle spese in favore dei controricorrenti; nulla per l’intimato non difeso; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    la causa è stata trattata con la procedura camerale accelerata sulla base della proposta del relatore

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso va dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 41-sexies L. n. 1150 del 1942

    art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942

    richiamato dalle ricorrenti come fonte della destinazione a parcheggio, ma la Corte non ne ha ravvisato rilevanza decisiva rispetto alla ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via generale nel riferimento al principio sull'apprezzamento delle risultanze istruttorie e sull'onere probatorio, senza specifica applicazione autonoma nel dispositivo

  • art. 2051 c.c.

    non richiamato espressamente nel testo della decisione, ma la controversia resta nell'ambito della rivendicazione e del confine; non inserito tra i principi decisivi

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione di violazione delle regole di interpretazione contrattuale non è ammissibile se, in concreto, mira a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle risultanze istruttorie.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione su alcune fonti probatorie, purché indichi le ragioni del proprio convincimento; non è tenuto a discutere singolarmente ogni elemento istruttorio o a confutare tutte le deduzioni difensive incompatibili con la decisione adottata.
  • La domanda dichiarata assorbita non può essere utilmente censurata come omessa pronuncia quando la parte non si confronta con la ragione dell’assorbimento e ripropone soltanto un diverso accertamento di fatto.
  • In tema di proprietà e pertinenza, la mancanza di espressa menzione del bene nei titoli di acquisto e la presenza di elementi fattuali incompatibili con il preteso vincolo possono legittimare il rigetto della rivendicazione.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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