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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32759/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento immobiliare esattoriale promosso per la riscossione di crediti tributari fondati su cartelle di pagamento. Il debitore ha contestato la legittimità dell'esecuzione deducendo, da un lato, che le cartelle presupposte non fossero state validamente notificate e, dall'altro, che il pignoramento fosse comunque improcedibile perché riguardava l'unico immobile adibito ad abitazione principale. Dopo che il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, il giudizio è stato riassunto davanti alla Commissione tributaria, la quale ha ritenuto in parte tardive o nuove le eccezioni e ha respinto l'impugnazione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 52 e 86 d.l. n. 69/2013, sostenendo che il divieto di espropriazione della prima casa dovesse essere applicato perché il motivo era stato proposto con la prima difesa utile dopo lo ius superveniens; 2) nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del processo tributario, lamentando che la questione sulla prima casa fosse stata erroneamente considerata motivo nuovo e che invece doveva essere esaminata nel merito; 3) nullità della sentenza per aver dichiarato o ritenuto precluse le contestazioni sulla notifica delle cartelle, benché tali contestazioni fossero state riproposte negli atti successivi del giudizio. Le controparti hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate, perché la sentenza di merito aveva disposto l'estromissione per carenza di legittimazione passiva e tale capo non era stato specificamente impugnato. Nei rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la Corte ha invece accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la questione dell'impignorabilità dell'unica abitazione non potesse essere trattata come eccezione nuova dopo la riassunzione/prosecuzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione: in tale passaggio, la parte può riproporre le domande ed eccezioni compatibili con il diverso rito, senza subire preclusioni endoprocessuali proprie del precedente giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, se il processo era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69/2013 e l'esecuzione riguarda l'unico immobile adibito ad abitazione del debitore, non di lusso e con residenza anagrafica, l'azione esecutiva non può proseguire e il pignoramento va cancellato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur a fronte dell'evocata inammissibilità, la sentenza di merito aveva comunque esaminato la regolarità della notifica delle cartelle e il ricorrente non aveva censurato specificamente l'accertamento di fatto svolto dai giudici di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per il riesame dei motivi accolti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel rapporto con l'agente della riscossione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando un giudizio viene proseguito o riproposto a seguito di declinatoria di giurisdizione, la parte non subisce le preclusioni endoprocessuali del rito originario e può far valere, nel nuovo giudizio, anche questioni connesse alla domanda iniziale, purché compatibili con il diverso rito; non è corretto qualificare automaticamente tali questioni come "nuove".
  • In materia di espropriazione immobiliare esattoriale, se alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69/2013 il procedimento era ancora pendente e l'esecuzione riguarda l'unico immobile del debitore adibito ad abitazione, non di lusso e con residenza anagrafica, l'azione esecutiva non può proseguire e la trascrizione del pignoramento deve essere cancellata.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha comunque esaminato il merito di una questione, il ricorrente deve contestare l'accertamento di fatto compiuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • L'estromissione di una parte per carenza di legittimazione passiva rende inammissibile il ricorso per cassazione nei suoi confronti se il relativo capo della decisione non è oggetto di specifica impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataContenzioso tributarioGiurisdizioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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