Cassazione Civile, Ordinanza n. 32759/2024 del 16/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento immobiliare esattoriale promosso per la riscossione di crediti tributari fondati su cartelle di pagamento. Il debitore ha contestato la legittimità dell'esecuzione deducendo, da un lato, che le cartelle presupposte non fossero state validamente notificate e, dall'altro, che il pignoramento fosse comunque improcedibile perché riguardava l'unico immobile adibito ad abitazione principale. Dopo che il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario, il giudizio è stato riassunto davanti alla Commissione tributaria, la quale ha ritenuto in parte tardive o nuove le eccezioni e ha respinto l'impugnazione. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 52 e 86 d.l. n. 69/2013, sostenendo che il divieto di espropriazione della prima casa dovesse essere applicato perché il motivo era stato proposto con la prima difesa utile dopo lo ius superveniens; 2) nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del processo tributario, lamentando che la questione sulla prima casa fosse stata erroneamente considerata motivo nuovo e che invece doveva essere esaminata nel merito; 3) nullità della sentenza per aver dichiarato o ritenuto precluse le contestazioni sulla notifica delle cartelle, benché tali contestazioni fossero state riproposte negli atti successivi del giudizio. Le controparti hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate, perché la sentenza di merito aveva disposto l'estromissione per carenza di legittimazione passiva e tale capo non era stato specificamente impugnato. Nei rapporti con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la Corte ha invece accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la questione dell'impignorabilità dell'unica abitazione non potesse essere trattata come eccezione nuova dopo la riassunzione/prosecuzione del giudizio a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione: in tale passaggio, la parte può riproporre le domande ed eccezioni compatibili con il diverso rito, senza subire preclusioni endoprocessuali proprie del precedente giudizio. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, se il processo era ancora pendente alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69/2013 e l'esecuzione riguarda l'unico immobile adibito ad abitazione del debitore, non di lusso e con residenza anagrafica, l'azione esecutiva non può proseguire e il pignoramento va cancellato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur a fronte dell'evocata inammissibilità, la sentenza di merito aveva comunque esaminato la regolarità della notifica delle cartelle e il ricorrente non aveva censurato specificamente l'accertamento di fatto svolto dai giudici di appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per il riesame dei motivi accolti e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel rapporto con l'agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 76, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973
viene richiamato come norma che limita l'espropriazione immobiliare esattoriale sull'unico immobile adibito ad abitazione del debitore, ove ricorrano i presupposti indicati dalla legge
art. 52, comma 1, lett. g), d.l. n. 69/2013
è considerato lo ius superveniens rilevante nel caso di espropriazione immobiliare esattoriale pendente alla data di entrata in vigore della norma
è richiamato per l'efficacia temporale delle modifiche alla disciplina dell'esecuzione immobiliare esattoriale
è utilizzato per affermare l'unicità del giudizio e la salvezza degli effetti della domanda originaria nella translatio iudicii
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è il parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il parametro dei motivi di nullità della sentenza
richiamato come norma processuale asseritamente violata dal ricorrente
richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato in tema di eventuali preclusioni e nullità processuali
richiamato in relazione alle preclusioni del rito civile
richiamato in relazione al contenuto del ricorso nel processo tributario
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria
richiamato come modalità di notificazione delle cartelle ritenuta corretta dal giudice di merito
Massime di principio
- Quando un giudizio viene proseguito o riproposto a seguito di declinatoria di giurisdizione, la parte non subisce le preclusioni endoprocessuali del rito originario e può far valere, nel nuovo giudizio, anche questioni connesse alla domanda iniziale, purché compatibili con il diverso rito; non è corretto qualificare automaticamente tali questioni come "nuove".
- In materia di espropriazione immobiliare esattoriale, se alla data di entrata in vigore del d.l. n. 69/2013 il procedimento era ancora pendente e l'esecuzione riguarda l'unico immobile del debitore adibito ad abitazione, non di lusso e con residenza anagrafica, l'azione esecutiva non può proseguire e la trascrizione del pignoramento deve essere cancellata.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha comunque esaminato il merito di una questione, il ricorrente deve contestare l'accertamento di fatto compiuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'estromissione di una parte per carenza di legittimazione passiva rende inammissibile il ricorso per cassazione nei suoi confronti se il relativo capo della decisione non è oggetto di specifica impugnazione.
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