Cassazione Civile, Ordinanza n. 25655/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa portuale)
La controversia
La concessionaria aveva notificato alla cooperativa un avviso di pagamento di € 19.278,12 per TARI 2017, relativa a un'area portuale occupata in forza di un contratto di locazione con l'azienda speciale del porto. La Commissione tributaria provinciale di Venezia aveva respinto il ricorso della cooperativa; in appello, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1544/2021 depositata il 15 dicembre 2021, aveva accolto l'appello principale e respinto quello incidentale della concessionaria, ritenendo che, dopo l'istituzione dell'Autorità di sistema portuale nel 2016, la gestione dei rifiuti nell'area portuale e la relativa potestà impositiva non spettassero al Comune. Aveva inoltre considerato l'area interdetta ai non autorizzati e reputato provato lo smaltimento autonomo dei rifiuti. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. Primo: violazione del divieto di domande nuove in appello, perché la cooperativa avrebbe introdotto tardivamente la questione dell'istituzione dell'Autorità portuale e del trasferimento della potestà impositiva. Secondo: motivazione apparente o illogica e omessa decisione sull'eccezione di novità della domanda relativa all'esclusione o riduzione della TARI per rifiuti speciali, dedotta in primo grado come rifiuti assimilati. Terzo: violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la CTR considerato lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali senza una tempestiva domanda. Quarto: violazione della disciplina della TARI e del regolamento comunale, per mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi e per difetto di prova della natura speciale dei rifiuti, delle superfici interessate e dell'avvio al riciclo. Quinto: nullità per difetto di motivazione sugli obblighi dichiarativi e sugli altri requisiti per l'esenzione. Sesto: violazione delle regole di valutazione delle prove e dell'onere probatorio, per non avere considerato che la delimitazione delle aree portuali rilevanti sarebbe intervenuta solo successivamente, senza efficacia retroattiva. Settimo: nullità per difetto di motivazione sulla riduzione tariffaria e sulla prova dello smaltimento autonomo. Ottavo: violazione dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, perché l'avviso di pagamento non sarebbe stato autonomamente impugnabile. La cooperativa ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione della cooperativa d'inammissibilità della memoria integrativa della ricorrente, rilevando che la censura era generica e che la memoria rielaborava questioni già proposte. Ha respinto il primo motivo: la questione dell'istituzione dell'Autorità portuale non mutava i presupposti della controversia, poiché la contestazione riguardava comunque la titolarità del potere impositivo comunale e la legge istitutiva era stata prodotta nel giudizio. Il secondo e il terzo motivo sono stati respinti: la censura motivazionale non poteva tradursi in una richiesta di rivalutazione dell'insufficienza della motivazione e, in ogni caso, le questioni sui rifiuti speciali erano irrilevanti rispetto alle autonome ragioni fondate sulla potestà impositiva portuale. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato e inammissibile nella parte in cui sollecitava una nuova valutazione dei documenti. Il quinto è stato respinto perché riproponeva le contestazioni sui requisiti dichiarativi, comunque irrilevanti in ragione della titolarità della potestà impositiva. Il sesto è stato respinto: la gestione dei rifiuti nelle aree portuali rientra nella competenza dell'Autorità portuale; il Comune non acquista potestà impositiva per avere svolto di fatto il servizio, e la mancata delimitazione successiva delle aree non differisce l'operatività della legge istitutiva né dimostra che le aree siano estranee alla competenza portuale. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque privo di rilevanza, perché le questioni sulla riduzione per rifiuti avviati autonomamente al riciclo presuppongono che la potestà impositiva resti in capo al Comune. L'ottavo motivo è stato respinto: è impugnabile anche un atto non compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 quando porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria individuata nelle sue ragioni fattuali e giuridiche; l'avviso in esame aveva tali caratteristiche. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.082,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Non muta i presupposti del giudizio il fatto che in primo grado la ricorrente si fosse limitata a ribadire come l’Azienda speciale di Chioggia (ASPO) effettuasse la raccolta e il trasporto dei rifiuti sostenendo l’inesistenza di una specifica Autorità Portuale poiché alla base dell’eccezione è comunque la carenza di titolarità del potere impositivo in capo all’ente concedente (il Comune).
Non costituisce domanda nuova in appello la diversa argomentazione giuridica che sviluppa la medesima contestazione della titolarità del potere impositivo, quando non muta i presupposti della controversia.
artt. 18, 21 e 24 d.lgs. 546/1992
È principio generale del procedimento quello secondo cui i motivi vanno comunque indicati nel ricorso originario, ai sensi dell’art. 18 d.lgs. 546/92 e nei termini di cui all’art. 21 dello stesso decreto.
I motivi del ricorso tributario devono essere indicati nell'atto introduttivo e nei termini previsti; l'integrazione è ammessa soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 del decreto.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Il motivo appare comunque infondato in quanto volto a censurare in sostanza l’insufficienza della motivazione, operazione non consentita a questa Corte dopo le modifiche intervenute sull’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. a seguito dell'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134 (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 - Rv. 629830 - 01).
Dopo la riforma dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., la mera insufficienza della motivazione non è censurabile in cassazione.
art. 1, commi 641 e 649, l. 147/2013
La traslazione della potestà impositiva in capo all’Autorità Portuale, contestualmente alla sua istituzione, rende irrilevante la circostanza relativa al diritto alla riduzione corrispondente ai rifiuti speciali autonomamente avviati al riciclo e alle correlative incombenze dichiarative, atteso che le stesse presuppongono comunque che la predetta potestà permanga in capo all’ente locale.
Le questioni relative all'esclusione o riduzione della TARI per rifiuti speciali e ai relativi adempimenti dichiarativi non sono decisive quando la potestà impositiva sull'area è passata all'Autorità portuale.
Ne consegue che, in relazione a tale attività, deve escludersi la competenza dei Comuni e, quindi, il potere impositivo degli stessi ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, irrilevanti essendo, ai fini della sussistenza dell'obbligazione tributaria, da un lato la circostanza che l'ente territoriale abbia svolto di fatto il servizio (giacché il potere impositivo deve trovare la sua fonte necessariamente nella legge e non può rinvenirsi nello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di soggetto a cui la legge stessa non assegna la relativa competenza funzionale) e dall'altro la circostanza che l'immobile che si pretende soggetto a tassazione, pur rientrando nell'area portuale, sia tuttavia escluso dalle aree destinate a funzioni portuali e retroportuali e dalle aree di interazione porto-città nell'ambito del piano regolatore di sistema portuale adottato dal Comune ai sensi dell'art. 5 della legge n. 84 del 1994.
La gestione dei rifiuti nell'ambito delle aree portuali compete all'Autorità portuale; il Comune non può fondare la propria potestà impositiva sul fatto di avere svolto materialmente il servizio. La mancata inclusione dell'immobile in specifiche destinazioni del piano regolatore portuale non è, di per sé, decisiva ai fini della competenza.
Deve pertanto concludersi che la mancata delimitazione di tali aree, nell’annata impositiva in oggetto, non provi che le stesse siano estranee alla potestà impositiva dell’Autorità Portuale.
L'istituzione dell'Autorità di sistema portuale produce i suoi effetti dalla sua entrata in vigore; l'assenza di una delimitazione successiva delle aree non differisce l'operatività della legge né dimostra che le aree interessate siano estranee alla competenza portuale.
Non pare revocabile in dubbio che l’avviso di pagamento impugnato rivesta tali caratteristiche idonee a renderlo impugnabile secondo l’insegnamento suindicato.
La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili non impedisce l'impugnazione facoltativa di un atto che renda conoscibile una pretesa tributaria concreta e individuata nelle sue ragioni fattuali e giuridiche; la mancata impugnazione non preclude la contestazione della pretesa con un successivo atto tipico.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la prospettazione in appello di un diverso argomento giuridico non integra domanda nuova quando resta invariata la contestazione sostanziale e non mutano i presupposti del giudizio.
- La potestà impositiva deve derivare dalla legge e non può fondarsi sul solo svolgimento di fatto del servizio da parte di un ente privo della competenza funzionale; per la gestione dei rifiuti nelle aree portuali la competenza, secondo la disciplina applicata, spetta all'Autorità portuale e non al Comune.
- L'istituzione dell'Autorità di sistema portuale comporta l'operatività della relativa competenza dalla data di efficacia della legge; la mancata delimitazione successiva delle aree non differisce tale operatività e non dimostra che le aree portuali siano estranee alla competenza dell'Autorità.
- Le questioni sull'esenzione o sulla riduzione della TARI per rifiuti speciali e sui relativi adempimenti dichiarativi sono irrilevanti quando la potestà impositiva sull'area non appartiene al Comune.
- Un atto tributario non compreso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 è facoltativamente impugnabile se comunica una pretesa tributaria concreta e individuata nelle sue ragioni fattuali e giuridiche; il mancato esercizio di tale facoltà non rende inimpugnabile la medesima pretesa quando sia successivamente reiterata con un atto tipico.
- La censura di mera insufficienza della motivazione non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2012.
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