Cassazione Civile, Ordinanza n. 17666/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, lavoratore dipendente, aveva chiesto il rimborso delle ritenute operate dall'INPS per l'anno d'imposta 2007 su redditi derivanti da stock option, sostenendo l'applicabilità della tassazione sostitutiva del 12,50% prevista per il capital gain sulla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di esercizio delle opzioni. Il ricorso introduttivo era stato accolto in primo grado. L'Ufficio aveva proposto appello deducendo l'erronea interpretazione dell'art. 36, comma 26, d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006, affermando che rilevava il momento di assegnazione del diritto di opzione e non delle azioni. La CTR aveva però dichiarato inammissibile l'appello perché ritenuto tardivamente notificato, aderendo alla data di spedizione indicata dal contribuente. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione dell'art. 327 c.p.c., sostenendo che l'appello era stato in realtà spedito il 22.12.2014, dunque tempestivamente, e lamentando che la CTR avesse erroneamente valorizzato una data di spedizione non supportata da specifica indicazione documentale; chiedeva inoltre la decisione nel merito della causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, nel dedurre un error in procedendo e nel chiedere la verifica del fatto processuale, il ricorrente non avesse assolto all'onere di autosufficienza, non avendo indicato compiutamente gli atti del giudizio di merito cui i documenti sarebbero stati allegati. La Corte ha inoltre condiviso l'osservazione del controricorrente secondo cui non poteva procedersi all'esame del merito, perché la sentenza impugnata aveva deciso solo su una questione di rito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 51, comma 2, lett. g-bis, TUIR
È richiamato nel fatto come base della tesi del contribuente sulla tassazione delle stock option; la Corte non si pronuncia sul merito della sua applicazione.
art. 36, comma 26, d.l. n. 223/2006, conv. in l. n. 248/2006
È richiamato dal ricorrente come norma che renderebbe rilevante il momento di assegnazione del diritto di opzione; la Corte non entra nel merito della questione sostanziale.
Il ricorrente deduce la violazione del termine lungo per impugnare; la Corte però dichiara inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza nella deduzione del fatto processuale relativo alla tempestività della notifica.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio dedotto (error in procedendo). La Corte ribadisce che, anche in tal caso, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché l'amministrazione pubblica è soccombente e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduce un error in procedendo, la Corte può esaminare direttamente gli atti processuali, ma solo se il ricorrente ne abbia indicato in modo puntuale contenuto e collocazione nei precedenti gradi di giudizio; in difetto il motivo è inammissibile.
- L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione impedisce alla Corte di svolgere autonome ricerche negli atti di causa per verificare il fatto processuale dedotto.
- Quando la sentenza impugnata abbia definito la controversia su una questione di rito, è precluso alla Corte di cassazione l'esame diretto del merito della lite.
- La deduzione della tempestività o tardività di una notificazione, se fondata su documenti processuali, richiede specifica indicazione degli atti e dei documenti rilevanti, non essendo sufficiente un generico richiamo alla loro esistenza.
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