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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11116/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Giudice di pace di Roma che aveva convalidato il suo trattenimento. Ha dedotto che, prima della convalida, aveva già manifestato e presentato domanda di protezione internazionale il 20 febbraio 2023, sicché la competenza a decidere sulla convalida non spettava al Giudice di pace ma al Tribunale in composizione specializzata. Secondo il ricorrente, il giudice di merito aveva erroneamente rigettato l'eccezione di incompetenza ritenendo irrilevante la domanda di asilo e valorizzando soltanto il fatto che non vi fosse ancora un provvedimento positivo sulla protezione internazionale. A sostegno richiamava anche un'ordinanza del Tribunale civile di Roma che, nel procedimento contro il rimpatrio, aveva considerato lo straniero richiedente asilo e quindi non espellibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso: la presentazione della domanda di protezione internazionale, anche reiterata, muta il titolo del trattenimento e radica la competenza sulla convalida in capo alla sezione specializzata presso il Tribunale, non al Giudice di pace. Ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, ex art. 382, terzo comma, c.p.c., perché il processo non poteva proseguire essendo già decorsi i termini per una legittima proroga del trattenimento. Quanto alle spese, non ha disposto una regolazione nei confronti dell'Amministrazione statale e ha precisato che la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato spetta al giudice del procedimento, cioè al Giudice di pace di Roma.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. 13/2017 conv. in l. 46/2017

    Richiamato unitamente all'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015 per sostenere che la competenza sulla convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale appartiene al Tribunale e non al Giudice di pace.

  • art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015

    La presentazione della domanda di protezione internazionale radica la competenza sulla convalida del trattenimento in capo alla sezione specializzata del Tribunale, perché comporta un mutamento del titolo del trattenimento.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per cassare senza rinvio il provvedimento impugnato, poiché il processo non poteva essere proseguito per decorso dei termini di proroga legittima del trattenimento.

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Indicato quale base per la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tramite istanza al giudice del procedimento.

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002

    Nel giudizio di cassazione, o in caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio spetta al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando la parte soccombente è un'Amministrazione statale.

Massime di principio

  • Nel trattenimento dello straniero che abbia presentato domanda di protezione internazionale, la competenza sulla convalida spetta al Tribunale in composizione specializzata e non al Giudice di pace.
  • La presentazione della domanda di protezione internazionale, anche se reiterata, è sufficiente a mutare il titolo del trattenimento e a determinare il venir meno della competenza del giudice di pace.
  • Ai fini della competenza sulla convalida del trattenimento rileva la domanda di asilo già proposta, non la sola esistenza di un provvedimento positivo o negativo sulla protezione internazionale.
  • Quando il provvedimento di convalida è emesso da giudice incompetente e non è più possibile disporre una proroga legittima del trattenimento, la cassazione può avvenire senza rinvio.
  • Per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vittoriosa contro un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso del difensore segue le regole speciali del d.P.R. n. 115 del 2002 e non una condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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