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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00683/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (clienti)

La controversia

Il professionista aveva svolto attività legale prima in favore di un soggetto e, dopo il decesso di quest'ultimo, in favore della moglie e delle due figlie, nell'ambito di una controversia per il recupero di un credito professionale. Successivamente aveva chiesto al tribunale la liquidazione di diritti e onorari e la condanna delle convenute al pagamento del saldo, detraendo gli acconti già ricevuti. Le convenute avevano eccepito la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c., assumendo che l'incarico fosse cessato nel 2010. Il ricorrente ha impugnato in Cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2959 c.c., sostenendo che le difese svolte dalle controparti erano incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva e che il tribunale aveva erroneamente applicato la disciplina della prescrizione presuntiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la valutazione del contenuto delle dichiarazioni della parte e del suo comportamento processuale, ai fini dell'art. 2959 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Nel caso concreto il tribunale aveva svolto una disanima analitica e coerente delle dichiarazioni delle controricorrenti, escludendo che vi fosse un comportamento incompatibile con l'intenzione di avvalersi della prescrizione presuntiva. La Corte ha inoltre ribadito che la mera mancata contestazione del debito non integra l'ammissione richiesta dall'art. 2959 c.c., e che la dichiarazione dell'erede di non sapere se il debito sia stato estinto dal de cuius non comporta riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    indica la possibilità per la parte di stare in giudizio personalmente nel caso richiamato nel testo, senza incidere sulla ratio decidendi della controversia

  • art. 28, L. 794/1942

    norma richiamata per il procedimento di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato

  • art. 14, D.Lgs. 150/2011

    norma richiamata per il rito applicabile alla domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato

  • art. 2956 c.c.

    disciplina la prescrizione presuntiva dei compensi professionali; nel caso concreto è stata ritenuta operante dal giudice di merito

  • art. 2959 c.c.

    l'ammissione della mancata estinzione del debito deve emergere da dichiarazioni o comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva e il relativo apprezzamento è di fatto

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione non prevale sulla presunzione legale di pagamento propria della prescrizione presuntiva

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    sussistenza dei presupposti processuali per il versamento... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • In tema di prescrizioni presuntive, la verifica se le dichiarazioni della parte o il suo comportamento processuale integrino un'ammissione della mancata estinzione del debito ai sensi dell'art. 2959 c.c. è un apprezzamento di fatto del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante o manifestamente illogica nei limiti del controllo di legittimità.
  • La mera mancata contestazione del credito o dell'inadempimento non equivale, di per sé, all'ammissione richiesta dall'art. 2959 c.c., poiché non può attribuirsi prevalenza al principio di non contestazione sulla presunzione legale di pagamento che sorregge la prescrizione presuntiva.
  • Per superare l'eccezione di prescrizione presuntiva occorre un'ammissione chiara e sostanziale, resa in giudizio, incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione; non basta una generica disponibilità a valutare la pretesa o a discutere il debito.
  • La dichiarazione dell'erede di non sapere se il debito del defunto sia stato pagato non comporta riconoscimento della mancata estinzione dell'obbligazione, ma solo ammissione dell'esistenza del rapporto da cui il credito deriva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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