Cassazione Civile, Ordinanza n. 00078/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2010 nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, alla quale l’Ufficio contestava il difetto dei presupposti per beneficiare del regime fiscale agevolato riservato alle ASD. In appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo smentite le presunzioni dell’Ufficio (pagamenti non tracciabili, scarsa democraticità della gestione, somme al presidente, assenza di utili distribuiti, mancanza di attività commerciale prevalente). L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato il superamento, nell’anno 2010, della soglia di ricavi commerciali di euro 250.000, elemento che, ai sensi della l. n. 398/1991, sarebbe ostativo al regime agevolato; 2) violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e dell’art. 148 TUIR, assumendo che il giudice di merito avrebbe errato nel non valutare complessivamente gli indizi addotti dall’Ufficio e, soprattutto, nell’aver posto a carico dell’Amministrazione la prova della carenza di democraticità della gestione e della prevalenza dell’attività commerciale, mentre tali requisiti e la loro insussistenza dovevano essere provati dall’associazione per conservare i benefici fiscali.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo nei limiti indicati in motivazione. Viene ribadito che la soglia di euro 250.000 prevista dalla l. n. 398/1991 rileva per l’accesso al regime agevolativo in relazione all’esercizio precedente a quello di opzione, mentre la prevalenza dell’attività commerciale su quella istituzionale, ai fini della perdita dei benefici, va valutata su un arco temporale significativo e non sul solo singolo esercizio; perciò, il fatto allegato dall’Agenzia riferito al 2010 non è stato ritenuto decisivo. Invece, la sentenza impugnata è cassata perché il giudice tributario non ha correttamente applicato le regole sulla prova presuntiva e sull’onere della prova: l’accertamento può fondarsi su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta dedotti elementi indiziari dall’Ufficio, spetta all’associazione dimostrare la sussistenza dei requisiti per usufruire del regime di favore, inclusa l’effettiva democraticità della gestione e l’assenza di prevalenza dell’attività commerciale. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il motivo è astrattamente ammissibile se contiene le indicazioni necessarie alla sua piena comprensione; nel merito, il vizio non sussiste per il fatto indicato come decisivo dall’Amministrazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per dedurre la violazione di legge in relazione alle regole sulla prova presuntiva e sull’onere probatorio.
art. 1, comma 1, l. 16 dicembre 1991, n. 398
"...che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo"
La soglia quantitativa per l’accesso al regime agevolato, nel periodo rilevante, era elevata a euro 250.000; essa riguarda l’esercizio precedente a quello di opzione.
art. 90, comma 2, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Ha aumentato, a decorrere dall’esercizio 2006, il limite di proventi commerciali da lire 100 milioni a euro 250.000.
Per le associazioni sportive dilettantistiche la prevalenza dell’attività commerciale non si valuta sul singolo esercizio, ma su un significativo lasso temporale comprendente più esercizi.
Richiamato come norma violata per sostenere l’erronea valutazione degli indizi relativi alla natura dell’attività dell’associazione.
L’onere di provare la sussistenza dei requisiti per i benefici fiscali grava sull’associazione che li invoca; non sull’Amministrazione, una volta allegati elementi indiziari.
Le presunzioni semplici sono ammissibili nell’accertamento tributario, purché supportate da indizi gravi, precisi e concordanti.
Il giudice deve valutare singolarmente e complessivamente gli indizi; la prova contraria del contribuente viene in rilievo solo dopo la verifica della sufficienza presuntiva degli elementi dell’Ufficio.
Massime di principio
- L’accertamento tributario può essere fondato anche su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il giudice di merito deve valutarli sia singolarmente sia nella loro sintesi complessiva.
- Quando il contribuente chiede di conservare o ottenere un regime fiscale agevolato, grava su di lui l’onere di provare tutti i presupposti richiesti dalla legge; l’Amministrazione può limitarsi ad allegare elementi indiziari contrari.
- Per le associazioni sportive dilettantistiche, la democraticità della gestione e l’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa sono requisiti sostanziali del regime agevolato, la cui mancanza può comportare la perdita dei benefici.
- La prevalenza dell’attività commerciale rispetto a quella istituzionale non va necessariamente misurata sul solo singolo esercizio, ma, per le ASD, su un arco temporale significativo che comprenda più esercizi.
- La soglia di proventi commerciali prevista per l’accesso al regime speciale va verificata con riferimento all’esercizio precedente a quello di opzione, mentre il diverso profilo della perdita dei benefici per prevalenza commerciale attiene a un accertamento distinto.
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