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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36921/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito della notifica di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, con rideterminazione dell'imponibile ai fini Irpef, Iva e Irap, la contribuente instaurava il contraddittorio con l'ufficio e sottoscriveva un atto di accertamento con adesione, con accordo su rateizzazione e pagamento della prima rata. Successivamente, a fronte dell'inadempimento alle rate successive, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento, sostenendo che la proposta di adesione non si fosse perfezionata o comunque non avesse acquisito efficacia definitiva prima del pagamento integrale, e che l'atto impositivo contestato recasse una pretesa maggiore rispetto a quella concordata. In Cassazione deduceva: (1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in relazione alla pretesa non corrispondenza tra importi richiesti e importi concordati con l'adesione; (2) violazione degli artt. 6, comma 4, e 9 del d.lgs. n. 218 del 1997, degli artt. 7 e 10 della L. n. 212 del 2000, dell'art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 24 Cost., assumendo che l'accertamento con adesione si perfezioni solo con il pagamento integrale delle rate e che, fino ad allora, l'avviso resti impugnabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato secondo il vecchio paradigma del vizio di motivazione e, comunque, privo dell'indicazione di un fatto storico decisivo omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato. Ha dichiarato inammissibile anche la parte del secondo motivo riferita a norme non pertinenti, e infondato il resto, affermando che, una volta definito l'accertamento con adesione con fissazione del quantum debeatur e sottoscrizione dell'accordo, il contribuente non può impugnare l'accordo né l'avviso di accertamento, che conserva efficacia solo a garanzia del Fisco fino all'integrale esecuzione dell'obbligazione concordata. Poiché era incontestato anche il pagamento della prima rata, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dell'avviso è stata confermata; la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e risultante dagli atti o dalla sentenza; non è più sufficiente la mera critica alla motivazione insufficiente o contraddittoria secondo il previgente paradigma.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. n. 218 del 1997

    Letto nel senso che, una volta perfezionato l'accertamento con adesione con determinazione del debito, il contribuente deve eseguire l'accordo e non può impugnare l'avviso di accertamento definito.

  • art. 9, d.lgs. n. 218 del 1997

    Richiamato a sostegno della definitività dell'accordo di adesione e dell'inammissibilità dell'impugnazione dell'atto impositivo dopo la sottoscrizione del concordato fiscale.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 42, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Ritenuto non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenze pubblicate dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare un fatto storico specifico, decisivo e non esaminato; è inammissibile la censura che si limiti a riproporre il vecchio vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria.
  • L'accertamento con adesione, una volta perfezionato con la sottoscrizione dell'accordo e la determinazione del quantum, preclude l'impugnazione dell'avviso di accertamento definito, che resta efficace solo quale garanzia per l'Amministrazione fino all'integrale esecuzione dell'obbligazione concordata.
  • L'eventuale contestazione secondo cui il giudice d'appello avrebbe deciso su questioni diverse da quelle devolute non può essere veicolata come vizio di motivazione, ma richiede la deduzione di uno specifico vizio processuale.
  • La deduzione di violazione di norme non pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile in cassazione.
  • In presenza di accertamento con adesione già sottoscritto e almeno parzialmente eseguito, la lite sull'avviso presupposto è normalmente inammissibile perché la pretesa tributaria risulta definita in via concordata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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