Cassazione Civile, Ordinanza n. 07595/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la realizzazione di un complesso residenziale commissionato da una società committente a una società appaltatrice. Il credito dell'appaltatrice per il corrispettivo dei lavori era stato ceduto, nell'ambito di un contratto di factoring, a una società di leasing factoring del gruppo bancario ricorrente. La cessionaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo insoluto di fatture anticipate alla cedente. In primo grado il decreto era stato revocato solo parzialmente; in appello la debitrice ceduta ha ottenuto la riforma della decisione sul rilievo che non vi fosse prova sicura dell'accettazione della cessione con una lettera del 21 agosto 2002 e che il documento prodotto era stato disconosciuto sia quanto alla conformità all'originale sia quanto alla sottoscrizione. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2719 c.c., 215, 115, 116 c.p.c. e 1264 c.c., sostenendo che, una volta contestata la conformità della copia all'originale della lettera del 21 agosto 2002, la sua genuinità poteva essere provata anche per presunzioni e altri mezzi; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115, 116 e 1264 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la cessione era stata già accettata con una precedente lettera del 17 maggio 2000, documento disconosciuto ma rispetto al quale l'istanza di verificazione era stata proposta e poi non coltivata, con conseguente pretesa di riconoscimento del documento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, l'incertezza sulla riferibilità della lettera del 21 agosto 2002 proprio alla cessione oggetto di causa; dall'altro, il fatto che il disconoscimento avesse riguardato anche la sottoscrizione, senza che fosse stata proposta istanza di verificazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che non vi era giudicato interno sull'autenticità della sottoscrizione della lettera del 17 maggio 2000, sicché l'istanza di verificazione avrebbe dovuto essere reiterata in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; poiché la ricorrente non aveva specificamente dedotto tale circostanza, la censura è stata ritenuta inammissibile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e ai conseguenti oneri di legge.
Norme richiamate
La contestazione della conformità di una copia all'originale impone di verificare la rilevanza probatoria del documento, ma nel caso concreto il motivo non superava le altre ragioni di inammissibilità della decisione impugnata.
Il disconoscimento del documento rileva ai fini della sua inutilizzabilità se non segue la verificazione.
La censura non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove se non si confronta con tutte le rationes decidendi.
La valutazione del materiale probatorio presuppone che il documento non sia stato reso irrilevante dal disconoscimento non seguito da verificazione.
La cessione del credito verso il debitore ceduto richiede prova dell'accettazione o della notificazione, ma nel caso concreto la prova documentale era inidonea o inutilizzabile.
Il disconoscimento della scrittura privata da parte della controparte impone la successiva verificazione per attribuire efficacia probatoria al documento.
Le istanze istruttorie non coltivate in appello si intendono rinunciate; la verificazione del documento disconosciuto doveva essere reiterata in secondo grado.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non le censura tutte in modo specifico.
- La contestazione della conformità di una copia all'originale e, ancor più, il disconoscimento della sottoscrizione rendono il documento privo di efficacia probatoria se la parte che lo produce non promuove tempestivamente l'istanza di verificazione.
- Il giudice non può recuperare l'autenticità di una scrittura disconosciuta mediante argomenti estrinseci o presunzioni quando manca la verificazione.
- Le istanze istruttorie non riproposte in appello si intendono rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c., anche se attengono a questioni probatorie e non solo al merito.
- Per far valere l'accettazione della cessione del credito nei confronti del debitore ceduto è necessario che il documento che la prova sia utilizzabile e riferibile con certezza all'operazione dedotta in giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07582/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07583/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07584/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07586/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07591/2023 del 16/03/2023
- ordinanza_civile · 16 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07593/2023 del 16/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →