Cassazione Civile, Sentenza n. 22712/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società chiedeva il rimborso di maggiori imposte (IRPEG/I LOR 1994) derivanti dall'erronea esposizione in dichiarazione della quota di ammortamento finanziario relativa a un incremento del costo dell'opera riconosciuto con lodo arbitrale e contemplato nel nuovo piano finanziario. La richiesta era basata sulla deducibilità delle quote di ammortamento finanziario per beni devolvibili alla scadenza della concessione (norma ex art. 69 d.P.R. 917/1986), e sul fatto che pronunce favorevoli già passate in giudicato per annualità diverse avevano riconosciuto il medesimo principio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incidentale dell'Agenzia (relativo al decorso del termine prescrizionale) e ha accolto il primo motivo principale del ricorso della Tangenziale, riconoscendo l'efficacia espansiva del giudicato esterno nelle ipotesi di fatti giuridici di durata pluriennale (quali l'ammortamento finanziario per beni devolvibili). Ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale per violazione dei principi sul giudicato esterno e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso della contribuente (riconoscimento del diritto al rimborso). Gli altri motivi sono stati assorbiti e le spese sono regolate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 69 d.P.R. n. 917/1986 (oggi art. 104)
comma 1-3, testo ratione temporis
Stabilisce la disciplina dell'ammortamento finanziario per beni devolvibili alla scadenza della concessione; la Corte ha interpretato che l'incremento del costo rilevante ai fini dell'ammortamento si ripartisce sui residui anni di durata della concessione e che tale fattispecie ha efficacia pluriennale, rilevante ai fini del giudicato esterno
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
termine di proponibilità del ricorso dopo il 90° giorno
Per i dinieghi taciti di rimborso il termine per proporre ricorso decorre dal 90° giorno successivo alla presentazione dell'istanza; il diritto alla tutela giudiziaria (e quindi la prescrizione) decorre da quella data
Norma richiamata per i motivi di cassazione relativi a violazione di legge, nullità per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi; i motivi sono stati valutati in base a tali letture
art. 2909 cod. civ. e art. 324 cod. proc. civ.
Richiamati in relazione alla eccezione di contrasto con giudicati precedenti e all'efficacia esterna del giudicato; la Corte conferma che il giudicato ha efficacia vincolante quando riguarda qualificazioni di fatto o di diritto durevoli nel tempo
art. 163 d.P.R. n. 917/1986 e art. 67 d.P.R. n. 600/1973
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di divieto di doppia imposizione e corretta determinazione del reddito imponibile; la Corte ha considerato la questione nell'ambito della correlazione costi-ricavi e dell'effetto del giudicato
Richiamato in tema di prescrizione: la Corte ha confermato che, ai fini della prescrizione del diritto al rimborso, il dies a quo coincide con il decorso del termine previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992
art. 19, comma 1, lett. g) e art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Indicano la tutela giurisdizionale esperibile contro il diniego tacito dell'Amministrazione; la Corte ha qualificato correttamente la fattispecie come impugnazione di silenzio-rifiuto
La Corte, ritenendo risolvibile la controversia senza ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi di tale norma
Massime di principio
- Il giudicato formato tra le stesse parti su una questione relativa allo stesso rapporto giuridico può avere efficacia anche su annualità diverse quando la questione attiene a fatti o qualificazioni di carattere durevole o pluriennale (es. ammortamento finanziario per beni devolvibili).
- Nei casi di diniego tacito di rimborso tributario, il termine per proporre ricorso decorre dal 90° giorno successivo alla presentazione dell'istanza; la prescrizione del diritto al rimborso inizia pertanto a decorrere da quella data.
- L'ammortamento finanziario previsto per beni gratuitamente devolvibili si calcola ripartendo l'incremento del costo sui residui anni della concessione; le decisioni che hanno già accertato la corretta qualificazione di tale fatto per altre annualità possono vincolare i giudici per anni successivi o precedenti quando l'elemento ha natura pluriennale.
- La presenza di giudicati favorevoli per annualità diverse rafforza la posizione del contribuente quando la questione riguarda elementi strutturali e durevoli del rapporto tributario; il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta non esclude l'efficacia esterna del giudicato in tali ipotesi.
- Se la Corte ritiene che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo direttamente il ricorso del contribuente.
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