Cassazione Civile, Ordinanza n. 23984/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a più contribuenti e alla società di cui uno di essi era legale rappresentante quattro avvisi di accertamento relativi all'IRPEF 2004, rideterminando un maggior reddito da plusvalenza derivante da cessione di azienda rispetto a quanto dichiarato. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, da un lato, che il corrispettivo indicato nel contratto riguardava la cessione dell'attività svolta in un solo box di mq. 30, mentre la società proseguiva l'attività in altro box di proprietà, con conseguente sproporzione e irragionevolezza della pretesa; dall'altro, che l'Ufficio non aveva provato l'effettiva plusvalenza e che l'avviso era carente di motivazione, anche in relazione all'art. 2697 c.c. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Ha applicato lo ius superveniens di cui all'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, che esclude la presunzione di un maggior corrispettivo nelle cessioni di aziende e immobili basata sul solo valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale. Ha ribadito che, ai fini delle imposte sui redditi, l'Ufficio deve fornire ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti del maggior corrispettivo, restando a carico del contribuente la prova contraria. Poiché nel caso concreto non risultavano in atti tali elementi presuntivi ulteriori, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario dei contribuenti, annullando gli avvisi di accertamento. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio per la rilevanza dello ius superveniens.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione denunciato dai contribuenti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
invocato per censurare il mancato rilievo della concreta estensione dell'attività ceduta e della conseguente sproporzione del corrispettivo.
richiamato per contestare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio sulla sussistenza della plusvalenza accertata.
art. 5, comma 3, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro... ovvero delle imposte ipotecaria e catastale
norma di interpretazione autentica, retroattiva, che impedisce di fondare l'accertamento delle plusvalenze solo sul valore fiscale del bene/azienda e richiede ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.
richiamato per ribadire il principio di diritto consolidato e decidere nel merito alla luce dello ius superveniens.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
testo unico delle imposte sui redditi, richiamato per il principio secondo cui la base imponibile IRPEF deriva dalla differenza tra corrispettivi percepiti e costo del bene ceduto, non dal solo valore del bene.
richiamato quale imposta di registro; il valore ivi accertato non basta, da solo, a presumere un maggior corrispettivo ai fini delle imposte sui redditi.
d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
richiamato quale disciplina delle imposte ipotecaria e catastale; anche il relativo valore non è sufficiente da solo per l'accertamento del maggior corrispettivo.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, l'accertamento di una plusvalenza da cessione di azienda non può essere fondato esclusivamente sul valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
- La norma interpretativa sopravvenuta che esclude tale presunzione ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti pendenti.
- Per dimostrare un maggior corrispettivo rispetto a quello dichiarato, l'Amministrazione finanziaria deve allegare elementi presuntivi ulteriori, gravi, precisi e concordanti; in mancanza, l'accertamento non regge.
- La base imponibile IRPEF nelle cessioni di azienda è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il costo di acquisto del bene, aumentato degli altri costi inerenti, non dal mero valore del bene ceduto.
- Quando la Corte dispone della regola di diritto già consolidata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito.
- L'onere della prova resta a carico dell'Ufficio quanto ai fatti costitutivi della maggiore pretesa, fermo restando l'onere del contribuente di fornire prova contraria rispetto agli elementi indiziari acquisiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23903/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23904/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23905/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2022 del 02/08/2022
- ordinanza_civile · 2 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23908/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →