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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15688/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento notificata a una società, chiamata a rispondere in solido ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972 dell'IVA non versata dal proprio fornitore per gli anni d'imposta 2006 e 2007, con riferimento a cessioni di materiale informatico. In primo grado la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, ritenendo provato dall'Ufficio che soltanto alcune forniture erano state effettuate a un prezzo inferiore al valore normale. La CTR del Piemonte aveva poi confermato la decisione, respingendo sia l'appello dell'Agenzia sia quello incidentale della società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, da un lato, nullità della sentenza per motivazione mancante o contraddittoria e per indebita attribuzione di valore di giudicato a una sentenza resa in altro giudizio; dall'altro, violazione delle norme sull'onere della prova e sulla determinazione del valore normale, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere non dimostrato il prezzo inferiore al normale e nel valorizzare in modo improprio la CTU e la sentenza provenienti da altro processo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della sentenza della CTR solo apparente, perché non consentiva di comprendere l'iter logico seguito né rispondeva in modo adeguato alle specifiche censure dell'appello principale. Ha quindi dichiarato assorbito il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato come base della responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal fornitore, in presenza delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 14 d.P.R. n. 633/1972

    Per la determinazione del valore normale occorre fare riferimento, in via prioritaria e ove possibile, ai listini o tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, agli ulteriori parametri previsti dalla norma.

  • art. 2697 c.c.

    È invocato per contestare la ripartizione e l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al prezzo dei beni ceduti e al valore normale.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in relazione al ragionamento presuntivo utilizzato per dimostrare il prezzo inferiore al valore normale.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato in relazione alla valutazione delle presunzioni semplici sulla determinazione del valore normale.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per contestare l'erronea attribuzione di efficacia di giudicato a una decisione resa in altro giudizio.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per denunciare errori nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È invocato per denunciare un'erronea valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato quale parametro della nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in tema di giudicato e definitività della decisione esterna evocata nel giudizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per la verifica della definitività della sentenza prodotta come giudicato esterno.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 61 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato in tema di disciplina dell'appello nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto per la nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, l'anomalia motivazionale denunciabile come nullità della sentenza sussiste solo quando la motivazione sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile, cioè quando non consenta di comprendere il fondamento della decisione.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si limita a formule apodittiche o a un riepilogo formale delle posizioni delle parti senza confrontarsi con le questioni decisive dedotte in causa.
  • In materia di responsabilità solidale del cessionario per IVA non versata dal fornitore, la prova del prezzo inferiore al valore normale deve essere valutata alla luce dei criteri normativi specifici; il giudice non può omettere di esaminare le allegazioni e i documenti decisivi offerti dall'Ufficio.
  • L'efficacia del giudicato esterno può essere valorizzata solo se ne sia accertata la decisività e la definitività nei limiti consentiti dall'ordinamento, senza trasformare un precedente di altro giudizio in un richiamo generico e apodittico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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