Sentenza del 24/08/2018 n. 21058 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
XL Spa ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2007, con cui l'Agenzia delle entrate aveva rettificato Ires e Iva e applicato sanzioni. Le contestazioni riguardavano: la deduzione di costi ritenuti non di competenza derivanti dalla cessione di un contratto di leasing immobiliare; la detrazione dell'Iva relativa a un premio riconosciuto alla società Mumble Mumble Spa; e la determinazione della quota indeducibile del terreno sottostante il fabbricato oggetto di leasing, calcolata dalla società nel 20% anziché nel 30%. La contribuente ha inoltre contestato la motivazione per relationem della sentenza d'appello, la valutazione di non inerenza e antieconomicità dei costi, il trattamento fiscale del prezzo di cessione del leasing e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale di Varese aveva accolto il ricorso solo limitatamente alla ripresa relativa ai premi su acquisti; la Commissione regionale aveva poi integralmente accolto la posizione dell'Agenzia. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i cinque motivi: ha ritenuto legittimo il rinvio della CTR a precedenti conformi, purché la motivazione resti comprensibile e pertinente; ha confermato l'indeducibilità e l'indetraibilità dei costi e dell'Iva, poiché la spesa risultava qualitativamente non inerente all'attività e obiettivamente antieconomica; ha confermato il criterio di imputazione del prezzo di cessione del leasing, distinguendo tra diritto di godimento e opzione di riscatto; ha dichiarato inammissibile la censura sull'omesso esame del rapporto con Mumble Mumble; e ha mantenuto le sanzioni. XL Spa è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 10.200 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 35, comma 3, e 36, comma 2, n. 4
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibili i fatti e le ragioni giuridiche della decisione.
La motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
È legittimo motivare anche mediante il richiamo a precedenti conformi, inclusi precedenti di merito dello stesso organo giudicante, se il richiamo è pertinente, conoscibile e consente di comprendere il percorso decisionale.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19, comma 1, e 26, comma 2
La detrazione dell'Iva presuppone che il costo sia inerente all'attività economica. Un costo non inerente non consente neppure la detrazione dell'Iva relativa.
Sono deducibili i componenti negativi collegati all'attività d'impresa. L'inerenza non è valutata soltanto in termini quantitativi, ma anche qualitativi, considerando la concreta funzione economica della spesa.
La deduzione deve rispettare il principio di competenza. Nel caso della cessione di un leasing immobiliare, il prezzo deve essere ripartito tra la componente relativa al godimento del bene e quella relativa all'eventuale riscatto.
Art. 88, ultimo comma, T.U.I.R.
In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
Per il cessionario, la determinazione delle quote deducibili deve essere coordinata con il valore normale del bene e con la sopravvenienza attiva tassata in capo al cedente.
Il valore normale è individuato in base al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi analoghi, in condizioni di libera concorrenza e nello stesso luogo e periodo.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2
L'esclusione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa richiede una situazione di incertezza effettiva e qualificata, che deve essere specificamente dedotta e adeguatamente contestata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti, non la semplice mancata valutazione di singoli elementi istruttori. Il ricorso deve indicare con precisione il fatto, la prova, il momento della discussione e la sua decisività.
Per provare il giudicato esterno non basta depositare la sentenza: occorre anche una certificazione idonea del passaggio in giudicato, attestante che la decisione non è più impugnabile.
Massime di principio
- Il rinvio del giudice a una precedente sentenza può essere valido anche se si tratta di una decisione di merito, purché il precedente sia pertinente, la motivazione sia effettivamente richiamata e le parti possano comprendere il ragionamento applicato al caso.
- L'inerenza di un costo non dipende esclusivamente dalla sua contabilizzazione o dal collegamento formale con l'impresa: spese sproporzionate, prive di concreta utilità economica o produttive di perdite anomale possono essere considerate non inerenti.
- Quando un costo è ritenuto non inerente ai fini delle imposte dirette, anche l'Iva relativa può essere dichiarata indetraibile.
- In caso di cessione anticipata di un leasing immobiliare, il corrispettivo deve essere distinto tra diritto di godimento del bene, da imputare lungo la durata residua del contratto, e diritto di riscatto, deducibile solo quando e se il riscatto viene esercitato.
- Le contestazioni in cassazione devono confrontarsi puntualmente con tutta la motivazione richiamata per relationem; non è sufficiente criticare solo le conclusioni senza riprodurre e analizzare le argomentazioni decisive.
- L'omesso esame di una prova o di una circostanza non basta per ottenere la cassazione se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice. Occorre indicare uno specifico fatto decisivo, discusso tra le parti e non esaminato.
- Per invocare un giudicato esterno è necessario dimostrare formalmente il passaggio in giudicato della precedente sentenza; l'esecutività della pronuncia non equivale, da sola, alla definitività.
- Le sanzioni tributarie non vengono automaticamente escluse perché la materia è complessa o esistono prassi professionali divergenti: l'incertezza normativa deve essere concreta, obiettiva e specificamente dimostrata.
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