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Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Notificazione via p.e.c. intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento - Inesistenza giuridica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione è stata ritenuta non semplicemente nulla, ma giuridicamente inesistente sin dalla sua origine, poiché non risultavano contestualmente presenti tutti gli elementi necessari a garantire autenticità, integrità e riferibilità dell'atto. Di conseguenza, le intimazioni e le cartelle non hanno prodotto validamente gli effetti della notificazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l'invio tramite P.E.C. non garantisse con assoluta certezza l'autore e l'integrità dell'atto. Ha contestato, in particolare, l'assenza di un'attestazione di conformità all'originale, l'inidoneità dell'Agente della Riscossione a rilasciare tale attestazione e la mancanza di valore probatorio delle stampe cartacee delle ricevute prive di attestazione da parte di un pubblico ufficiale autorizzato. È stata inoltre invocata la necessità del formato P7M, ritenuto l'unico idoneo a garantire integrità, immodificabilità e identificazione dell'autore del documento.

Norme richiamate

  • Norme sulla notificazione degli atti tributari e degli atti della riscossione tramite P.E.C.

    La notificazione telematica deve consentire di verificare con certezza la provenienza, l'integrità e la non modificabilità dell'atto; la mera trasmissione via P.E.C. non è stata ritenuta sufficiente in assenza degli ulteriori requisiti formali.

  • Norme sull'attestazione di conformità all'originale

    La copia dell'atto deve essere attestata conforme all'originale da un soggetto dotato del relativo potere; secondo la decisione, l'Agente della Riscossione non disponeva di tale potere nel caso esaminato.

  • Formato di firma digitale P7M

    Il formato P7M è stato considerato lo strumento idoneo a garantire integrità, immodificabilità e identificazione dell'autore del documento notificato.

Massime di principio

  • La validità di una notificazione via P.E.C. non dipende soltanto dall'invio e dalla ricezione del messaggio, ma anche dalla possibilità di verificare autenticità, integrità, riferibilità e conformità dell'atto.
  • Le ricevute o le stampe cartacee delle comunicazioni P.E.C. possono non essere sufficienti, se non accompagnate da un'attestazione di conformità rilasciata da un soggetto autorizzato.
  • Quando mancano elementi essenziali per identificare l'autore dell'atto e garantirne l'immutabilità, la conseguenza può essere l'inesistenza giuridica della notificazione, non una semplice nullità.
  • In casi analoghi è necessario esaminare il file digitale originale, il formato dell'atto, la firma digitale, le ricevute di accettazione e consegna e i poteri del soggetto che ha attestato la conformità.
  • L'orientamento descritto deve essere verificato alla luce della disciplina vigente e della più recente giurisprudenza, poiché i requisiti tecnici e le conseguenze delle irregolarità nelle notificazioni telematiche possono variare.

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