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Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 3490 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

TARSU - AREE ADIBITE A POSTO AUTO E A PARCHEGGIO- SONO PRODUTTIVI DI RIFIUTI

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa tributaria è stata ritenuta legittima: sia i posti auto sia le aree adibite a parcheggio sono soggetti alla TARSU, in assenza della prova di una specifica causa di esclusione o di una concreta inutilizzabilità ai fini della produzione di rifiuti. Il principio è coerente con Cass. n. 22124/2017, Cass. n. 746/2010 e Cass. n. 2202/2011.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che le superfici destinate a posto auto o parcheggio dovessero essere escluse dalla TARSU, presumibilmente perché non idonee o non destinate alla produzione di rifiuti. La decisione ha invece ritenuto che tali aree siano concretamente utilizzabili, frequentate da persone e non caratterizzate da condizioni tali da impedire la produzione di rifiuti. Per i parcheggi, inoltre, si tratta di spazi individuabili ed esclusivamente nella disponibilità dell'utilizzatore, con conseguente presunzione di produttività di rifiuti.

Norme richiamate

  • Disciplina della TARSU

    La tassa è applicabile alle superfici detenute o occupate che siano astrattamente e concretamente suscettibili di produrre rifiuti. L'esenzione non deriva dalla sola destinazione dell'area a posto auto o parcheggio.

  • Cassazione civile, n. 22124/2017

    Le aree destinate a posto auto non sono automaticamente esenti dalla TARSU, poiché non vi sono ragioni intrinseche che ne escludano la capacità di produrre rifiuti.

  • Cassazione civile, n. 746/2010

    Le aree adibite a parcheggio, se individuabili e nella disponibilità dell'utilizzatore, sono frequentate da persone e devono presumersi produttive di rifiuti.

  • Cassazione civile, n. 2202/2011

    La destinazione dell'area a parcheggio non esclude, di per sé, l'assoggettamento alla tassa, quando sussiste la potenziale produzione di rifiuti.

Massime di principio

  • Un'area non è esente dalla tassa sui rifiuti per la sola denominazione o destinazione catastale a posto auto o parcheggio.
  • Per escludere la tassazione occorre dimostrare una concreta e obiettiva impossibilità di produrre rifiuti, non una semplice ridotta utilizzazione dell'area.
  • Le aree accessibili o frequentate da persone sono normalmente considerate produttive di rifiuti in via presuntiva.
  • La prova dell'inutilizzabilità, dell'inaccessibilità o dell'assenza di potenziale produttivo di rifiuti grava normalmente sul contribuente che invoca l'esenzione.
  • La valutazione va effettuata sulla concreta situazione dell'area: uso effettivo, accessibilità, disponibilità, frequentazione e presenza di circostanze che impediscano oggettivamente la produzione di rifiuti.

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