Sentenza del 24/08/2018 n. 3490 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
TARSU - AREE ADIBITE A POSTO AUTO E A PARCHEGGIO- SONO PRODUTTIVI DI RIFIUTI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta legittima: sia i posti auto sia le aree adibite a parcheggio sono soggetti alla TARSU, in assenza della prova di una specifica causa di esclusione o di una concreta inutilizzabilità ai fini della produzione di rifiuti. Il principio è coerente con Cass. n. 22124/2017, Cass. n. 746/2010 e Cass. n. 2202/2011.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le superfici destinate a posto auto o parcheggio dovessero essere escluse dalla TARSU, presumibilmente perché non idonee o non destinate alla produzione di rifiuti. La decisione ha invece ritenuto che tali aree siano concretamente utilizzabili, frequentate da persone e non caratterizzate da condizioni tali da impedire la produzione di rifiuti. Per i parcheggi, inoltre, si tratta di spazi individuabili ed esclusivamente nella disponibilità dell'utilizzatore, con conseguente presunzione di produttività di rifiuti.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU
La tassa è applicabile alle superfici detenute o occupate che siano astrattamente e concretamente suscettibili di produrre rifiuti. L'esenzione non deriva dalla sola destinazione dell'area a posto auto o parcheggio.
Cassazione civile, n. 22124/2017
Le aree destinate a posto auto non sono automaticamente esenti dalla TARSU, poiché non vi sono ragioni intrinseche che ne escludano la capacità di produrre rifiuti.
Cassazione civile, n. 746/2010
Le aree adibite a parcheggio, se individuabili e nella disponibilità dell'utilizzatore, sono frequentate da persone e devono presumersi produttive di rifiuti.
Cassazione civile, n. 2202/2011
La destinazione dell'area a parcheggio non esclude, di per sé, l'assoggettamento alla tassa, quando sussiste la potenziale produzione di rifiuti.
Massime di principio
- Un'area non è esente dalla tassa sui rifiuti per la sola denominazione o destinazione catastale a posto auto o parcheggio.
- Per escludere la tassazione occorre dimostrare una concreta e obiettiva impossibilità di produrre rifiuti, non una semplice ridotta utilizzazione dell'area.
- Le aree accessibili o frequentate da persone sono normalmente considerate produttive di rifiuti in via presuntiva.
- La prova dell'inutilizzabilità, dell'inaccessibilità o dell'assenza di potenziale produttivo di rifiuti grava normalmente sul contribuente che invoca l'esenzione.
- La valutazione va effettuata sulla concreta situazione dell'area: uso effettivo, accessibilità, disponibilità, frequentazione e presenza di circostanze che impediscano oggettivamente la produzione di rifiuti.
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