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Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 361 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento a IRPEF, per l'anno d'imposta 2011, dell'importo di 79.886,11 euro relativo al trattamento di fine mandato (TFM) accantonato in favore del socio-amministratore e successivamente rinunciato. L'Agenzia ha sostenuto che la rinuncia del socio-amministratore al credito verso la società costituisse un "incasso giuridico", determinando l'obbligo di tassazione del reddito, poiché la rinuncia incrementava il valore fiscale della partecipazione. Le eredi contestavano l'imposizione deducendo il mancato incasso effettivo, la natura del TFM quale compenso spettante all'amministratore e l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, respingendo il ricorso delle eredi. Ha ritenuto che la rinuncia al TFM da parte del socio-amministratore fosse fiscalmente assimilabile alla rinuncia a un credito del socio verso la società, con conseguente tassazione dell'importo mediante il principio dell'incasso giuridico. L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non esclude la responsabilità per i debiti tributari, ma limita tale responsabilità al valore dei beni ereditati. La CTR ha inoltre escluso che l'importo potesse essere tassato in capo alla società, poiché la relativa disciplina era stata introdotta soltanto nel 2015 e non era applicabile all'anno d'imposta 2011. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 94, comma 6, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Richiamato dall'Agenzia e dalla CTR per sostenere che la rinuncia del socio a un credito verso la società può determinare un incremento del costo fiscale della partecipazione e rilevare ai fini della tassazione.

  • Art. 101, comma 7, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    Applicato insieme all'art. 94, comma 6, per ricondurre fiscalmente la rinuncia al credito del socio al meccanismo dell'incasso giuridico.

  • Art. 88, comma 4-bis, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)

    La CTR ha ritenuto che la tassazione della somma rinunciata in capo alla società fosse prevista solo dal testo introdotto nel 2015; tale disciplina non era quindi applicabile al periodo d'imposta 2011.

  • Art. 490, commi 1 e 2, del codice civile

    L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario mantiene la qualità di erede, separando il patrimonio ereditario da quello personale e limitando la responsabilità dell'erede al valore dei beni ereditati, senza eliminare la responsabilità per i debiti tributari.

Massime di principio

  • Quando un socio-amministratore rinuncia a un credito verso la società, la rinuncia può essere trattata fiscalmente come un incasso giuridico, anche in assenza di un pagamento materiale, se produce un incremento del valore o del costo fiscale della partecipazione.
  • Per le rinunce a crediti relative a periodi d'imposta anteriori al 2015 occorre verificare la disciplina vigente ratione temporis: la previsione che attribuisce alla società la sopravvenienza attiva non può essere applicata retroattivamente.
  • La natura del credito come compenso o TFM dell'amministratore non impedisce automaticamente l'applicazione del regime previsto per i crediti del socio, se il beneficiario riveste anche la qualità di socio e la rinuncia rafforza economicamente la partecipazione.
  • L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario non cancella i debiti fiscali del defunto né impedisce l'accertamento nei confronti degli eredi; limita soltanto la responsabilità patrimoniale al valore dell'asse ereditario.
  • Per valutare casi analoghi è necessario distinguere tra amministratore non socio e socio-amministratore, individuare il periodo d'imposta interessato e verificare se la rinuncia abbia prodotto un vantaggio patrimoniale o un incremento della partecipazione.

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