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Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 3492 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Sentenza definitiva resa tra le stesse parti - efficacia di giudicato - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza definitiva resa tra Erario e contribuente vincola il giudizio successivo tra le medesime parti, limitatamente agli elementi già definitivamente accertati e comuni alle due controversie. Pertanto, il giudice del procedimento pendente deve tenere conto dell’accertamento coperto da giudicato esterno, senza riesaminarlo, purché sussista identità delle parti e coincidenza dei presupposti di fatto rilevanti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione riguarda l’efficacia di giudicato esterno di una sentenza definitiva pronunciata tra le stesse parti. L’accertamento contenuto in tale decisione può essere fatto valere in una controversia successiva relativa ad annualità diverse dello stesso tributo oppure a tributi diversi, quando questi ultimi si fondino sui medesimi presupposti di fatto.

Norme richiamate

  • Principio del giudicato esterno

    L'accertamento definitivo, contenuto in una decisione resa tra l'erario ed il contribuente ha efficacia di giudicato esterno nella controversia pendente tra le stesse parti, ed avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo ovvero tributi diversi, ma fondati sui medesimi presupposti di fatto.

    Una decisione definitiva può produrre effetti vincolanti anche in un diverso processo, quando le parti sono le stesse e il fatto-presupposto già accertato è comune, anche se cambiano l’annualità fiscale o il tributo.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 8621/2018

    La Corte riconosce l’efficacia di giudicato esterno dell’accertamento definitivo tributario nei giudizi successivi tra le stesse parti, purché vi sia identità del presupposto fattuale rilevante.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria definitiva può vincolare giudizi successivi anche riferiti ad anni d’imposta o tributi differenti, se il fatto fondamentale accertato è lo stesso.
  • Il giudicato opera solo tra le medesime parti e non si estende automaticamente a soggetti diversi.
  • Nel nuovo giudizio non è necessario che la domanda sia identica: è sufficiente che l’accertamento già definitivo costituisca un presupposto comune e decisivo.
  • Il giudicato vincola esclusivamente quanto è stato effettivamente accertato e deciso in modo definitivo, non ogni considerazione contenuta nella precedente sentenza.
  • Per invocare il giudicato esterno occorre verificare il contenuto concreto della precedente decisione, la sua definitività e la coincidenza del presupposto di fatto.

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