Cassazione Civile, Ordinanza n. 23442/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per TARI relativa all'anno 2015, notificato nel 2021, sostenendo che l'atto fosse carente di motivazione perché privo degli estremi catastali dell'immobile tassato e che la Corte territoriale avesse erroneamente sovrapposto il concetto di residenza con quello di immobile oggetto della pretesa tributaria. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione dell'art. 1, comma 162, L. n. 296/2006.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui mira a ottenere una rivalutazione del fatto e a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito sull'identificazione dell'immobile tassato con quello di residenza del contribuente; è inoltre inammissibile perché non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata. È infondato perché l'obbligo di motivazione dell'avviso è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; nel caso concreto l'atto conteneva indirizzo dell'immobile, numero civico e interno, tariffa applicata, delibera comunale richiamata e importo dovuto, sicché non erano necessari i dati catastali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale…"
per i tributi locali l'avviso è sufficientemente motivato se indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprenderla e difendersi, senza necessità di allegare o riprodurre ogni fonte istruttoria o dato catastale.
richiamato dalla corte di merito in relazione alla mancanza di prova circa l'esistenza di altri immobili in capo al contribuente, ai fini dell'identificazione dell'unità tassata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- L'avviso di accertamento relativo ai tributi locali è validamente motivato quando contiene gli elementi essenziali idonei a rendere comprensibile la pretesa tributaria e a consentire una difesa effettiva del contribuente.
- Per i tributi locali non è indispensabile, ai fini della validità della motivazione dell'avviso, l'indicazione dei dati catastali dell'immobile se l'atto consente comunque l'esatta identificazione del bene tassato attraverso altri elementi oggettivi, come indirizzo, numero civico, interno, tariffa e delibera applicata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura è inammissibile se si limita a riproporre un diverso apprezzamento dei fatti senza colpire la reale base argomentativa della decisione.
- Negli atti impositivi dei tributi locali è sufficiente l'indicazione della tariffa applicata e della delibera che la approva, senza necessità di esporre la formula di calcolo o tutti i dati numerici intermedi, quando la pretesa sia comunque intelligibile.
Come è indicizzato
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