Cassazione Penale, Sentenza n. 46549/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La TIM ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il decreto di sequestro probatorio (28.11.2023) sulle aree "ex Sloi" ed "ex Carbochimica" (S.I.N. Trento Nord). I principali motivi di ricorso erano: (i) assenza di indizi di responsabilità a carico del Consorzio e della TIM per l'inquinamento storico del sito (richiamo agli artt. 242, 245, 257 d.lgs. 152/2006); (ii) mancata motivazione circa la pertinenzialità dell'intera area rispetto al reato di omessa comunicazione (art. 257) dopo la riqualificazione della condotta; (iii) violazione del principio di proporzionalità del sequestro nonostante la ripetibilità degli accertamenti e la disponibilità a collaborare; (iv) erronea applicazione degli obblighi di bonifica al proprietario estraneo alla contaminazione, che sarebbe tenuto solo ad adempimenti emergenziali; (v) estinzione per prescrizione del reato presupposto (riqualificato in omessa comunicazione/omessa bonifica), con decorrenza anteriore al termine quadriennale invocato dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che il sindacato in sede di cassazione sulle misure cautelari reali è limitato ai vizi di legge, ma che possono rientrare anche vizi motivazionali radicali. Ha affermato che il sequestro probatorio può colpire beni di terzi estranei all'autore del reato se sussiste una relazione tra la cosa e il reato e la sua necessità a fini probatori. Il Tribunale di Trento aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria (sia per la omessa comunicazione sia per la omessa bonifica), la necessità di indagini tecniche sull'intera area contaminata e la mancata collaborazione/inosservanza di accordi da parte del Consorzio. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sulla non estinzione per prescrizione: i reati di omessa bonifica e di omessa comunicazione sono stati considerati persistere nel tempo (natura permanente o continuata) e quindi non prescritti. Pertanto la misura ablativa è stata confermata e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 257, primo comma, d.lgs. 152/2006
Il Tribunale ha ritenuto configurabile il reato di omessa comunicazione di imminente minaccia di danno ambientale e la Corte ha confermato che tale obbligo può persistere nel tempo; non è escluso che il sequestro riguardi aree di proprietà di soggetti non autori dell'inquinamento quando necessario a fini probatori.
d.lgs. 152/2006, artt. 242 e 245
artt. 242 e 245 d.lgs. 152/2006
Norme sulle misure di prevenzione e obblighi di indagine/bonifica: la Corte ha ritenuto che, oltre ai responsabili originari, possano sorgere obblighi a carico dei proprietari che abbiano assunto specifici obblighi (es. accordi di programma) o che omettano le attività di indagine e comunicazione previste.
d.lgs. 231/2001, art. 25‑undecies
art. 25‑undecies, secondo comma, lett. c)
Presunta responsabilità amministrativa delle società partecipanti al Consorzio per il reato presupposto; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'illecito amministrativo sia logicamente connessa agli indizi circa il reato ambientale.
Delitto di inquinamento ambientale: il procedimento penale contro gli amministratori (per il reato penale) costituisce il contesto nel quale il sequestro probatorio è stato disposto; la relazione tra reato contestato e cose sequestrate è stata considerata adeguatamente dimostrata.
cod. proc. pen., artt. 125, 253, 275, 324, 325, 606
artt. 125, 253, 275, 324, 325 e art. 606 cod. proc. pen.
Regole sulla motivazione dei provvedimenti, sul sequestro probatorio, sulla proporzionalità e sui mezzi di impugnazione: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato in Cassazione sulle misure reali e che vizi motivazionali radicali possono integrare violazione di legge; ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente esigenze probatorie e proporzione.
Riferimento alla disciplina della continuazione/prescrizione: la Corte ha interpretato i reati contestati come non estinti per prescrizione poiché di natura permanente/continua finché permangono omissione e minaccia.
Massime di principio
- Il sequestro probatorio può essere disposto anche su beni di proprietari o terzi non coincidenti con l'autore del reato, sempre che esista una relazione tra la cosa e l'indagine e sia necessario a fini probatori.
- In sede di cassazione le contestazioni alle misure cautelari reali sono ammesse per vizi di legge; tuttavia vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione assente o incomprensibile possono essere ricondotti a violazione di legge.
- La riqualificazione della fattispecie (es. in omessa comunicazione) non esclude di per sé il sequestro se il giudice ha adeguatamente motivato la pertinenzialità dell'intera area rispetto alle esigenze istruttorie.
- Obblighi di bonifica o di indagine possono gravare su soggetti proprietari anche se non autori originari dell'inquinamento, quando questi abbiano assunto specifici obblighi (accordi, prescrizioni) o persistano omissioni rilevanti; ciò influisce sulla valutazione della gravità indiziaria.
- I reati con natura permanente o le omissioni che persistono nel tempo possono impedire il verificarsi della prescrizione finché persiste la condotta omissiva o la minaccia; in contestazioni analoghe occorre valutare attentamente il momento di decorrenza della prescrizione.
- Per opporsi efficacemente a un sequestro probatorio, il soggetto deve dimostrare l'assenza di necessità delle operazioni sul posto (es. ripetibilità completa degli accertamenti da documenti), la piena e concreta disponibilità a collaborare e l'assenza di rischio di alterazione dei luoghi.
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