Cassazione Penale, Sentenza n. 46542/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per tentativo di frode in commercio (artt. 56, 515 c.p.), sostenendo in primo luogo che il reato richiede atti univoci diretti alla vendita (esposizione o offerta al pubblico) e che nel caso concreto risultava accertata solo la mera detenzione di confezioni di riso in una cella frigorifera, senza elementi che dimostrassero la destinazione alla vendita. Inoltre denunciava contraddittorietà, illogicità e travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni rese dall'imputato e dai suoi dipendenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (sent. n.28/2000) secondo cui il tentativo di frode in commercio richiede atti idonei e non equivoci diretti alla vendita, ma ha confermato che nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente accertato la destinazione alla vendita sulla base di un insieme di elementi oggettivi: centinaia di confezioni di riso detenute in una cella frigorifera della societa' esercente commercio all'ingrosso (non un mero deposito), confezioni recanti due diverse indicazioni di termine (es. "exp date..." in inglese e "Consumarsi preferibilmente entro 08.03.2018" in italiano), diversa societa' importatrice indicata sull'etichetta italiana, e dichiarazioni contraddittorie dell'imputato (prima sostenendo un errore di etichettatura, poi affermando che la merce era destinata allo smaltimento con cartello che poi non fu trovato). La Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito solida e priva di illogicità manifesta, ha rigettato gli argomenti di merito non valutabili in sede di legittimità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rimane confermata la condanna (pena pecuniaria di 1.200 euro irrogata in primo grado).
Norme richiamate
Codice penale, art. 56 (tentativo)
L'art. 56 è richiamato per definire la punibilità del tentativo: la condotta deve essere idonea e diretta in modo non equivoco a commettere il reato consumato (applicato al reato di frode in commercio nel caso concreto).
Codice penale, art. 515 (frode in commercio)
Norma sostanziale del reato contestato; interpretata insieme all'art. 56 per valutare il tentativo di frode in commercio quando vi sono indicazioni false o alterate sulle confezioni alimentari.
Sezioni Unite, sentenza n.28 del 25/10/2000
sentenza n.28 del 25/10/2000
Principio secondo il quale il tentativo di frode in commercio è integrato dall'esposizione o dall'offerta al pubblico di prodotti con indicazioni alterate; la mera detenzione in deposito non è sufficiente salvo che da circostanze oggettive emerga una chiara destinazione alla vendita.
Massime di principio
- Il tentativo di frode in commercio richiede atti univoci diretti alla vendita (esposizione/offerta); la mera detenzione in deposito non è di per sé sufficiente ma può diventarlo se valutata insieme ad altri elementi oggettivi
- Fattori che, letti congiuntamente, possono dimostrare la destinazione alla vendita: ubicazione della merce nella sede aziendale (non mero deposito esterno), consistenza quantitativa, presenza di etichette contrastanti o false, indicazione di diverso importatore, assenza di prove documentali di avviamento allo smaltimento, e dichiarazioni incoerenti dell'esercente
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito sugli accertamenti fattuali salvo che sussista illogicità manifesta o travisamento degli atti: le valutazioni probatorie consolidate in motivazioni congrue restano immune dal sindacato di legittimità
- Per la difesa, in casi simili è determinante produrre documentazione che provi la reale destinazione allo smaltimento (documenti di ritiro/ smaltimento, inventari, fotografie con cartellonistica coerente, registrazioni e testimonianze che confermino le operazioni) e dichiarazioni non contraddittorie
- Per l'accusa, l'insieme di elementi oggettivi e distinti (anche se singolarmente insufficienti) può legittimare la conclusione sulla volontà di destinare i prodotti al commercio: la valutazione complessiva è decisiva
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