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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46533/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Verardi impugnava la sentenza che l'aveva condannata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, all'ammenda di euro 2.000,00 per violazioni di normativa sulla sicurezza sul lavoro (artt. 64, comma 1, lett. a) e 80, comma 3, d.lgs. n. 81/2008). Denunciava (1) violazione del diritto di difesa per mancata assunzione di prove documentali e per essere stata privata dell'esame dell'imputata in udienza; (2) insufficiente motivazione e mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), oltre alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e al mancato contenimento della pena nei minimi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato perché le eccezioni relative alla chiusura dell'istruttoria dovevano essere sollevate, a pena di decadenza, nella fase di discussione e precisazione delle conclusioni davanti al Tribunale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto fondato limitatamente all'omessa motivazione sul rifiuto di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: il Tribunale non ha esaminato e motivato la richiesta formulata in sede di conclusioni, determinando una carenza motivazionale. Per tale ragione la sentenza è stata annullata limitatamente a quel profilo e rinviata al Tribunale di Lecce in diversa composizione per nuovo esame sulla applicabilità dell'art. 131-bis. Le altre doglianze sono state dichiarate inammissibili o infondate; la richiesta di non punibilità non può essere sostituita sul rinvio con una declaratoria di estinzione per prescrizione maturata dopo la sentenza annullata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 81/2008, art. 64, comma 1, lett. a) e art. 80, comma 3

    Norme sostanziali in materia di sicurezza sul lavoro: sono le disposizioni violate per le quali la ricorrente è stata condannata; la Corte non ha riesaminato il merito della responsabilità su tali articoli, limitandosi a valutare profili processuali e la questione della non punibilità per particolare tenuità.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il Tribunale non ha motivato il diniego espresso dalla difesa e ha disposto l'annullamento con rinvio perché il giudice di merito deve valutare e motivare se ricorrono i presupposti. Inoltre la Corte ha richiamato il principio che sul rinvio non può essere dichiarata l'estinzione per prescrizione sopravvenuta alla sentenza annullata parzialmente.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede che la sentenza di condanna alla sola ammenda sia inappellabile; la Corte d'appello ha quindi riqualificato l'impugnazione proposta in appello come ricorso per cassazione.

  • artt. 180, 181, 182, 523 cod. proc. pen.

    Norme processuali relative alla assunzione delle prove, chiusura dell'istruttoria e alla fase delle conclusioni. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui le eccezioni relative alla deliberazione di esaurimento dell'assunzione delle prove devono essere sollevate nella fase di formulazione e precisazione delle conclusioni, a pena di decadenza.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena e di graduazione delle circostanze: la Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che la Corte di cassazione non modifica la graduazione se non in presenza di illogicità o arbitrio; nel caso concreto il Tribunale ha motivato la scelta della pena applicata nel rispetto dei criteri di legge.

Massime di principio

  • Le nullità o le eccezioni relative alla chiusura dell'istruttoria e alla mancata ammissione di prove devono essere sollevate nella fase di discussione e precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di merito; se non vengono sollevate in quella fase si perde il diritto di allegarle successivamente (decadenza).
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere espressamente esaminata e motivata dal giudice di merito quando richiesta: l'omessa disamina comporta vizio di motivazione e può determinare annullamento con rinvio.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la Corte di cassazione non interviene per ritarature della pena se la scelta non è arbitraria o palesemente illogica; tuttavia il giudice deve dare motivazione congrua quando la pena sia significativamente distante dalla media edittale.
  • Se la Corte di cassazione annulla solo in relazione alla valutazione di applicabilità dell'art. 131-bis, sul nuovo giudizio il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta successiva alla sentenza annullata, per effetto della formazione del giudicato progressivo quantomeno sulla responsabilità accertata nella sentenza originaria.
  • Una parte che intenda far valere circostanze attenuanti o richieste alternative (es. sospensione condizionale della pena, non punibilità) deve richiederle e motivarle tempestivamente nel corso del dibattimento e nella fase delle conclusioni, al fine di ottenere la loro valutazione motivata in sentenza.

Testo integrale

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