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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46552/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione relativo a opere abusive realizzate da altro soggetto (Fusco Luca). Sosteneva di aver acquistato l'immobile nel 1998, di aver ottenuto permesso di costruire in sanatoria nel 2015, e che la demolizione causerebbe danno grave e irreparabile privandola della propria abitazione, senza che ella avesse concorso nella commissione dell'illecito. Ha invocato il principio di proporzionalità e la tutela ex art. 8 CEDU, oltre alla validità del permesso in sanatoria, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

Il difensore e procuratore speciale della ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto anche dalla ricorrente. La Corte ha ritenuto che la rinuncia sia un atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio e che da essa derivi l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha altresì disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisando elementi che denotino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 589 comma 2 cod. proc. pen.

    Disciplinando la rinuncia all'impugnazione, la norma è stata richiamata per qualificare formalmente l'atto depositato in cancelleria come rinuncia del ricorso; la Corte considera la rinuncia come atto che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato tale disposizione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in ragione della rinuncia all'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata usata per imporre la sanzione pecuniaria (versamento in favore della Cassa delle ammende) e le spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata senza distinguere le cause di inammissibilità.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro di proporzionalità e tutela della vita privata e familiare; tuttavia la Corte di cassazione non ha esaminato il merito della questione sostanziale poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della rinuncia.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000 n.186 (giurisprudenza citata)

    Richiamata dalla Corte di cassazione per affermare che, nel caso concreto, non risultano elementi tali da ritenere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha inciso sull'entità della sanzione e sulla conferma dell'onere delle spese.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione depositata e sottoscritta costituisce atto negoziale processuale abdicativo, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione; il giudice non entra nel merito della controversia dopo la rinuncia.
  • In caso di rinuncia all'impugnazione, la parte può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., salvo elementi che dimostrino l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
  • Le questioni sostanziali invocate (es. illegittimità dell'ordine di demolizione verso soggetti non autori dell'illecito, proporzionalità, tutela ex art. 8 CEDU, esistenza di permesso in sanatoria) restano non esaminate se la procedura si estingue per rinuncia: per ottenere una pronuncia su tali profili è necessario non rinunciare o proporre rimedi procedurali diversi che mantengano vivo il gravame.
  • Il rilascio di un permesso in sanatoria non garantisce automaticamente la salvaguardia dall'esecuzione dell'ordine di demolizione: la fondatezza di tale titolo e l'eventuale sospensione della demolizione devono essere valutate nel merito del procedimento esecutivo o in grado di impugnazione non estinto per rinuncia.
  • Chi intende impugnare provvedimenti che incidono su diritti fondamentali (es. domicilio, vita familiare) dovrebbe evitare la rinuncia preventiva e curare la preservazione delle censure sostanziali, poiché la rinuncia impedisce alla Corte di valutare principi di proporzionalità e tutela CEDU.

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