Cassazione Penale, Sentenza n. 46541/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Polieri impugnava la conferma in appello della condanna per reati tributari (artt. 2 e 10 d.lgs. n. 74/2000) sostenendo: a) carenza di prova dell'elemento soggettivo e oggettivo, essendo egli mero prestanome e non amministratore di fatto; assenza di consapevolezza e di partecipazione alle condotte elusive; difetto probatorio sulle fatture ritenute inesistenti e contestazione impropria dei requisiti formali ex art. 21 DPR n. 633/1972; b) errore nella dosimetria della pena per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per eccessivo aumento per la continuazione e per il reato satellite (occultamento/distruzione scritture contabili).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una "doppia conforme" e che le doglianze riproponessero le stesse censure già valutate e adeguatamente motivate dai giudici di merito. I giudici di merito avevano ritenuto che l'assunzione della carica non fosse meramente formale (costituzione dell'ente con presenza del ricorrente dal 30/09/2014, possesso del 99% del capitale, deleghe bancarie e atti gestori) e avevano escluso l'efficacia istruttoria dei nominativi indicati dal ricorrente come amministratori di fatto per la loro genericità. Quanto all'elemento oggettivo relativo alle fatture, la Corte territoriale aveva motivato che l'oggetto della contestazione riguardava l'inesistenza del rapporto causale sottostante, comprovata dalle dichiarazioni dei legali rappresentanti delle ditte emittenti che negavano rapporti con la società. Sulla dosimetria la Corte ha ritenuto congruo il diniego delle attenuanti generiche e l'aumento di pena per il reato satellite, stanti la durata della condotta (tre annualità) e la personalità del reo (precedenti). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare in via equitativa euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74/2000
Gli artt. 2 e 10 incriminano l'uso di fatture per operazioni inesistenti e la distruzione/occultamento delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto sussistente il reato in ragione dell'inesistenza del rapporto causale sottostante alle fatture; l'art. 5 (omessa dichiarazione) è richiamato nella giurisprudenza per la responsabilità del legale rappresentante.
D.P.R. n. 633/1972
L'art. 21 elenca i requisiti formali della fattura; la Corte ha ritenuto improprio limitare la controversia ai soli requisiti formali quando la contestazione riguarda l'inesistenza sostanziale del rapporto economico legittimante la fattura.
codice di procedura penale
art. 192, art. 606 comma 1 lett. e), art. 616
Art. 192 è stato invocato in tema di motivazione; la Corte ha ricordato i limiti di sindacato in Cassazione in presenza di doppia conforme (art. 606(1)(e)) e ha dichiarato inammissibile il ricorso che riproponeva le stesse doglianze. L'art. 616 è stato applicato per l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso.
codice penale
art. 40, comma secondo; art. 133; art. 62-bis
La Corte ha distinto la responsabilità derivante dall'art. 40 cpv. (dovere di vigilanza) dalla responsabilità derivante dagli obblighi dichiarativi gravanti direttamente sul legale rappresentante: quest'ultimo può essere autore principale del reato tributario (soggettività ristretta). Quanto all'art. 133 e art. 62-bis, la Corte ha ribadito che il riconoscimento delle attenuanti generiche richiede elementi positivi e che la valutazione di merito è rimessa al giudice, sindacabile in Cassazione solo per vizio motivazionale evidente.
D.P.R. n. 322/1988
art. 1 comma 4; art. 8 comma 6
Tali disposizioni stabiliscono che le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e, in sua assenza, da chi ha l'amministrazione anche di fatto: la Corte ha richiamato queste norme per spiegare la rilevanza dell'obbligo dichiarativo del legale rappresentante.
L. n. 103/2017
La norma consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte, valutata la gravità dell'inammissibilità, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13/06/2000
La sentenza costituzionale è stata richiamata nella motivazione con riferimento ai criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte di Cassazione ha valutato che non sussistessero elementi per ritenere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In caso di doppia conforme (sentenza di primo grado e appello concordi), la Cassazione è limitata: non può rinnovare il giudizio sui fatti se non sono indicate novità critiche o errori di motivazione che siano stati omessi o manifestamente travisati nei gradi di merito.
- L'accettazione della carica di legale rappresentante comporta obblighi dichiarativi diretti: anche un "prestanome" può essere ritenuto responsabile per reati tributari se ha accettato formalmente la carica e aveva strumenti/iniziativa tali da integrare un esercizio di fatto di poteri o comunque l'obbligo di sottoscrivere dichiarazioni fiscali.
- La valutazione sulla natura fittizia delle fatture può fondarsi sull'inesistenza del rapporto causale sottostante (dichiarazioni delle controparti che negano i rapporti) e non solo sul rispetto dei requisiti formali della fattura.
- Per ottenere l'assoluzione in casi di presunta mera formale titolarità, è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di poteri gestori e l'effettiva gestione da parte di terzi, non meri indizi o asserzioni generiche.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi positivi di segno favorevole al reo; il semplice richiamo all'assenza di elementi negativi o a comportamenti collaborativi non garantisce automaticamente la loro concessione.
- La determinazione della pena e gli aumenti per reati satelliti (es. occultamento di scritture) sono valutazioni di merito difficilmente rivedibili in Cassazione se la motivazione è congrua e non illogica.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie (anche a favore della Cassa delle ammende), in alcuni casi aumentabili secondo le previsioni normative.
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