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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20931/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio per mobilità volontaria di un dipendente pubblico, che dalla precedente amministrazione di appartenenza era inquadrato in una posizione economica e professionale superiore (area B3 super, profilo di assistente tecnico, ex VI livello), a un'amministrazione scolastica. Il lavoratore sosteneva che, a seguito della domanda di mobilità presentata ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001, avrebbe dovuto conservare in concreto l'inquadramento, il trattamento economico e gli altri diritti maturati (anzianità, profili previdenziali, contributivi e di fine rapporto), mentre nel contratto individuale di lavoro gli era stata attribuita una posizione deteriore (area B, posizione economica B, IV livello, profilo di assistente amministrativo). Chiedeva dunque l'annullamento della clausola contrattuale lesiva, l'accertamento del corretto superiore inquadramento e il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il dipendente fosse consapevole del nuovo inquadramento e che, in ogni caso, la richiesta di mobilità fosse riferita ai ruoli del personale amministrativo, compatibili con l'assetto poi assegnato. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: violazione dell'art. 30 d.lgs. 165/2001, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 2113 c.c., per aver la Corte consentito un inquadramento deteriore in contrasto con norme imperative e con il principio di continuità del rapporto; violazione dei c.c.n.l. del comparto scuola, perché essi non avrebbero imposto l'equivalenza tra il profilo richiesto e il livello inferiore attribuito; omesso esame di fatti decisivi, tra cui il fatto che nella domanda aveva chiesto solo il trasferimento nei ruoli del personale amministrativo e non nel profilo specifico di assistente amministrativo, la pretesa irrilevanza del suo eventuale interesse a un livello inferiore e le conseguenze economiche e previdenziali pregiudizievoli della nuova collocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che, nella mobilità volontaria tra amministrazioni, il dipendente mantenga i diritti maturati nel rapporto precedente e debba essere collocato, se vi sono posti vacanti corrispondenti, nella qualifica maggiormente corrispondente a quella posseduta in precedenza. Ha inoltre evidenziato che, nel caso concreto, il lavoratore aveva chiesto il trasferimento nei ruoli del personale amministrativo con riconoscimento dell'anzianità e del precedente livello, non aveva accettato un inquadramento inferiore e la clausola del contratto individuale che lo collocava in posizione B, IV livello, risultava in contrasto con la disciplina applicabile, con possibile nullità parziale della pattuizione limitatamente a tale clausola. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando questi principi e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    Nella mobilità volontaria tra amministrazioni, il trasferimento va disposto nei limiti dei posti vacanti con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l'amministrazione di provenienza; il dipendente conserva i diritti maturati e deve essere collocato nella qualifica corrispondente, ove vi siano posti disponibili.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dal ricorrente quale norma a tutela della continuità del rapporto e del mantenimento dei diritti acquisiti nel passaggio; la Corte valorizza il principio di conservazione dei diritti maturati nel precedente rapporto.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'indisponibilità, in sede di contratto individuale, del corretto inquadramento e dei diritti già acquisiti.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e di contratto collettivo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte osserva che non sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche, il dipendente conserva i diritti maturati nel rapporto di provenienza, compresi quelli connessi a qualifica, funzione, retribuzione e anzianità, e non può essere collocato in una posizione deteriore rispetto a quella di origine se esistono posti vacanti corrispondenti.
  • La verifica dell'equivalenza tra inquadramento di provenienza e quello di destinazione deve essere compiuta in concreto, confrontando le discipline collettive dei due comparti per individuare la qualifica maggiormente corrispondente nell'amministrazione di arrivo.
  • Il consenso alla mobilità non implica accettazione di un inquadramento inferiore quando la domanda del lavoratore sia stata formulata con riferimento alla conservazione del precedente livello e dei relativi diritti; una pattuizione individuale contrastante con la disciplina legale sulla mobilità può essere nulla limitatamente alla clausola peggiorativa.
  • In presenza di posti vacanti corrispondenti alla posizione di provenienza, l'amministrazione di destinazione deve procedere all'immissione del dipendente nella corrispondente qualifica, non potendo degradare il lavoratore a una posizione inferiore per il solo fatto che i profili professionali non siano testualmente identici nei due ordinamenti contrattuali.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'azienda
RamiLavoro
IstitutiNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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