Sentenza n. 8795/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato nel procedimento avente ad oggetto l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno nr. 43359, conseguito in Spagna, finalizzato all'insegnamento per la classe di concorso ADAA- SPEC. SOSTEGNO SCUOLE DELL’INFANZIA, inoltrata dal ricorrente al Ministero Istruzione per via telematica in data 09/04/2025, ai sensi dell'art. 16, co. 6 del D.lgs 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Direttiva UE n°36/2005 , non concluso entro il termine fissato di 120 giorni e per il contestuale accertamento, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. vertendosi nel caso in esame in materia di attività vincolata o comunque rispetto alla quale non residua margine di esercizio della discrezionalità amministrativa, del diritto al riconoscimento in Italia del percorso professionale finalizzato al conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento sul sostegno, sulla base delle certificazioni rilasciate dall’Università “Antonio de Nebrija”, ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della Dir. UE n. 36/2005, con specifica richiesta di ordinare al MIM ex art. 117, co. 2, c.p.a., di provvedere, entro il termine massimo di 30 giorni all’adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione in Italia ai sensi del disposto dell’art. 16, co. 6, del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, attuativo delle Dir. UE n. 36/2005 anche nominando, ai sensi dell’art. 117, co. 3, c.p.a., un Commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 9 aprile 2025, in via telematica, un'istanza al Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna presso un'università straniera, ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia. Ha dedotto la violazione dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, sostenendo che era decorso il termine previsto dall'art. 2 l. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza alcuna decisione ministeriale. Ha inoltre chiesto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l'accertamento del silenzio-inadempimento, l'ordine al Ministero di provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nell'epigrafe è stata formulata anche una richiesta di accertamento del diritto al riconoscimento del titolo; la decisione, tuttavia, si è limitata a imporre l'adozione di un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento. Ha ritenuto competente il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale autorità subentrata al Ministero individuato dall'art. 5 d.lgs. 206/2007. Ha affermato che, per accertare l'obbligo di provvedere, sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento. Nel caso concreto, l'Amministrazione non aveva adottato alcuna decisione entro il termine complessivo massimo di quattro mesi, risultante dai trenta giorni previsti per la verifica della completezza documentale e dalle eventuali integrazioni, cui si aggiungono i tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto del carattere massivo dei procedimenti. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite. La sentenza non ha disposto direttamente il riconoscimento del titolo, ma ha imposto all'Amministrazione di pronunciarsi espressamente sull'istanza.
Norme richiamate
Consente l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e, nei casi previsti, la verifica della fondatezza della pretesa quando si tratta di attività vincolata o quando non residuano margini di discrezionalità; nel caso deciso il TAR ha accertato il silenzio e ordinato la conclusione del procedimento.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio e consente al giudice di ordinare all'amministrazione di provvedere, nonché di nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione conseguiti in altro Stato membro; per il caso esaminato, tale competenza è riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al ministero originariamente indicato.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Prevede il termine iniziale di trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e comunicare l'eventuale necessità di integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica documentale e le eventuali integrazioni, il TAR ha individuato un termine complessivo massimo di quattro mesi.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, subentrato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca indicato dalla disciplina del riconoscimento.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere richiede e, in linea generale, è dimostrata dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall'art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine per la decisione comprende il termine di trenta giorni per la verifica della completezza documentale e il termine di tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo massimo è individuato in quattro mesi.
- Quando il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea non si conclude entro il termine previsto, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione competente di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, senza sostituirsi ad essa mediante il diretto riconoscimento del titolo se la decisione giudiziale si limita all'accertamento del silenzio.
- Nel giudizio sul silenzio, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire con un termine ulteriore qualora l'amministrazione non ottemperi all'ordine di provvedere.
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