Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21701/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento disciplinare senza preavviso intimato da un’amministrazione pubblica a un dipendente che, nella domanda di mobilità volontaria, aveva dichiarato di non avere riportato condanne penali, mentre risultava invece una precedente condanna irrevocabile per peculato continuato con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Dopo il rigetto dell’impugnazione del licenziamento in primo grado, in appello e in cassazione, il lavoratore ha proposto un primo ricorso per revocazione avverso l’ordinanza della Corte di cassazione che aveva definito il precedente giudizio di revocazione dichiarandolo inammissibile per mancanza di procura speciale. Con il nuovo ricorso per revocazione egli ha dedotto: 1) errore percettivo della Corte sulla pretesa assenza di procura speciale al difensore, sostenendo che la procura esisteva nel fascicolo originario ed era valida per ogni fase e grado del procedimento, e che comunque il vizio sarebbe stato sanabile ex art. 182, comma 2, c.p.c.; 2) erronea percezione della realtà e delle prove quanto alla asserita falsità della dichiarazione resa in sede di mobilità, insistendo sul fatto che non vi fosse falsità idonea a sorreggere il licenziamento; 3) difetto di percezione dei documenti posti a fondamento del procedimento. Il Ministero ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che ai sensi dell’art. 403 c.p.c. non è ammessa la revocazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione e che contro tali provvedimenti non è esperibile neppure il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. quando la Corte abbia già svolto il controllo di legittimità. Ha poi aggiunto che il ricorso era comunque inammissibile perché privo, in violazione dell’art. 366, n. 3, c.p.c., di un’effettiva esposizione dei fatti di causa idonea a rendere intellegibili vicende processuali e ragioni dell’impugnazione. Infine, ha osservato che la censura relativa alla procura speciale non denunciava un errore percettivo, ma sostanzialmente un errore di diritto, non deducibile con la revocazione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi relativi al merito della precedente controversia sul licenziamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 55 quater, d.lgs. 165/2001

    Richiamato come base normativa del licenziamento disciplinare per falsa dichiarazione resa nella procedura di mobilità; la Corte non riesamina nel merito la sua applicazione, perché i motivi attinenti sono assorbiti dall’inammissibilità del nuovo ricorso.

  • art. 2016 c.c.

    Norma evocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nel primo ricorso; la Corte non affronta il merito della censura nel presente giudizio.

  • art. 2119 c.c.

    Norma evocata dal ricorrente tra quelle asseritamente violate nel primo ricorso; la Corte non affronta il merito della censura nel presente giudizio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La revocazione è prospettata come fondata su un preteso errore di fatto percettivo; la Corte chiarisce che la censura, in realtà, tende a contestare valutazioni giuridiche e non un errore meramente percettivo.

  • art. 403 c.p.c.

    La Corte afferma che non è impugnabile per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione e che restano solo i mezzi di impugnazione originariamente esperibili avverso il provvedimento impugnato per revocazione.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è utilizzabile contro provvedimenti della Cassazione già definitivi nel giudizio di revocazione; si richiama anche l’esigenza di ragionevole durata del processo.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    La domanda di revocazione deve contenere l’esposizione dei fatti di causa; la mancanza di una narrazione minima dei fatti comporta inammissibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È necessaria una procura speciale per proporre ricorso per revocazione; la procura rilasciata per il precedente ricorso per cassazione non è sufficiente.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la sanabilità del difetto di procura; la Corte non accoglie l’impostazione perché la doglianza non investe un errore di fatto, ma una questione di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La revocazione non può essere utilizzata per impugnare una decisione resa nel giudizio di revocazione, salvo i soli mezzi di impugnazione che erano originariamente esperibili contro il provvedimento impugnato.
  • Il ricorso per revocazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa; la totale carenza di narrazione processuale comporta inammissibilità per difetto dei requisiti di contenuto-forma dell’atto.
  • L’errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione di un dato empirico decisivo già presente agli atti; non è configurabile quando la censura mira, in sostanza, a contestare una valutazione giuridica o il modo in cui il giudice ha apprezzato il significato degli atti.
  • Nel giudizio di revocazione è necessaria una procura speciale specificamente rilasciata per quel rimedio, non essendo sufficiente la procura conferita per il precedente giudizio di cassazione o per fasi diverse del processo.
  • Quando il giudice di legittimità ha già svolto il controllo sul merito impugnatorio, non è consentito utilizzare strumenti ulteriori per reiterare il sindacato sulla stessa decisione, in coerenza con il principio di effettività e di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.