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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24550/2025 del 04/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria di un ramo d'azienda, ritenuta responsabile in solido per debiti tributari della cedente. La CTR aveva rigettato l'appello della società avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto l'impugnazione della cartella. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il debito fiscale della cedente non inerisse al ramo d'azienda conferito; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2560 c.c. e dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, assumendo l'inapplicabilità del cumulo di tali norme nella fattispecie. Parallelamente, la società aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018, versando la prima rata, ma l'Agenzia delle Entrate aveva negato la definizione ritenendo che la cartella fosse un atto di riscossione non definibile; contro tale diniego la società ha proposto autonomo ricorso. La Corte esamina prioritariamente quest'ultimo ricorso e osserva che la cartella, emessa per la ritenuta responsabilità ex art. 2560 c.c. del cessionario/conferitario, costituisce il primo atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del destinatario e ha quindi natura impositiva; pertanto la lite rientra tra quelle definibili ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018. Poiché la società aveva depositato la domanda e provato il pagamento della prima rata, il diniego viene ritenuto illegittimo e il giudizio deve essere dichiarato estinto. I motivi sul merito della cartella restano assorbiti dalla definizione agevolata.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, riconosce che la cartella di pagamento emessa nei confronti della conferitaria aveva natura impositiva e poteva essere oggetto di definizione ex art. 6 d.l. n. 119/2018; conseguentemente dichiara estinto il giudizio relativo alla lite tributaria originaria. Le spese del giudizio di definizione restano a carico della parte che le ha anticipate; le spese del ricorso contro il diniego sono compensate. Viene inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la causa si definisce per estinzione e non per rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 2560 c.c.

    la Corte considera la responsabilità del cessionario/conferitario rispetto ai debiti dell'azienda ceduta come presupposto della pretesa tributaria contestata

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    è evocato dalla ricorrente per sostenere che non possa operare in combinato con l'art. 2560 c.c.; la Corte non accoglie però la censura perché assorbita dalla definizione agevolata

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv. dalla l. n. 136/2018

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi; la cartella emessa per la prima volta nei confronti del conferitario è considerata atto definibile

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    le spese del giudizio definito con la procedura agevolata restano a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato da cui era derivata la cartella, ma non idoneo da solo a escludere la definibilità della lite

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    interpretato in senso sostanziale, guardando alla natura dell'atto e al fatto che esso renda per la prima volta edotto il contribuente della pretesa tributaria

  • art. 14 del decreto legislativo n. 472/1997

    richiamato insieme all'art. 2560 c.c. quale disciplina della responsabilità del cessionario per i debiti tributari della dante causa

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018

    la Corte ribadisce, in linea con le Sezioni Unite, che per individuare l'atto impositivo conta che esso faccia conoscere per la prima volta la pretesa fiscale e non la discrezionalità dell'Amministrazione

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    le spese della lite definita seguono la regola speciale posta dalla norma

  • Contributo unificato

    il raddoppio non si applica quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché la misura vale solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, l'atto rilevante va individuato in base alla sua funzione sostanziale: è impositivo l'atto che rende per la prima volta il contribuente edotto della pretesa fiscale e gli impone una prestazione determinata nell'an e nel quantum.
  • Quando una cartella è emessa nei confronti del cessionario o conferitario di azienda per una responsabilità ritenuta ex art. 2560 c.c., essa può avere natura di primo atto impositivo nei confronti di tale soggetto, con conseguente definibilità della lite ai sensi della disciplina sul condono.
  • Se il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata e ha provato il pagamento della prima rata, il diniego dell'Amministrazione fondato sulla erronea qualificazione dell'atto come mero atto di riscossione deve essere annullato e il giudizio sulla lite originaria va dichiarato estinto.
  • In materia di definizione agevolata, la verifica della definibilità non deve arrestarsi alla forma dell'atto o alla presenza di una fase di riscossione, ma deve considerare se la contestazione investa il merito della pretesa tributaria e non solo vizi propri della cartella.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle ipotesi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, essendo una misura prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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